Cassa Forense: quali sono i contributi 2024 e le prossime scadenze?

 Cassa forense comunica  che è disponibile la  funzione per la generazione e la stampa dei moduli di pagamento – Pago.Pa ed F24 – della quarta rata dei contributi minimi obbligatori del 2024 nella  sezione "Accessi riservati/posizione personale", mediante l’utilizzo dei  codici personali Pin e Meccanografico.

Si ricorda anche che  la quarta rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprende:

  1.  la rivalutazione ISTAT, per l’anno 2024 (+ 5,4%) 
  2. e il contributo di maternità pari ad € 96,76.

I contributi previdenziali per gli avvocati 2024

I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati  e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:

  • Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
    • 15% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile;
    • 3% sul reddito eccedente il minimale.
  • Contributo integrativo

È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)

  • Contributo di maternità:  96,76 per il 2024
  • Contributo Modulare Volontario

Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.

Novità  per i versamenti 2024 

Per il 2024 riprende  la riscossione della contribuzione minima obbligatoria (contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo maternità)  secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico.

Pertanto:

  1.  le prime 3 rate verranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell'anno 2023 non rivalutata, mentre
  2.  la 4° ed ultima rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 21 del Regolamento ( fissata al + 5,4%) e il contributo di maternità.

Le eventuali sanzioni per omesso/ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, ovvero dal 30/9/2024, come previsto dall’art. 71 del Regolamento Unico.

Cassa forense Contribuzione 2024

CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO

La contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l’anno 2024 è stata rivalutata dal Consiglio di Amministrazione,  con delibera  in attesa di approvazione dai ministeri competenti del 2 febbraio 2023, come segue:

  contributo minimo soggettivo intero € 3.355,00  
 ridotto del 50% € 1.677,50 
ridotto di ulteriore 50%  €  838,75

          

*le riduzioni riguardano i casi  di iscrizione da sei/otto anni  alla Cassa.

Cassa forense Contributo minimo  integrativo 

Il contributo minimo integrativo  dovuto per l'anno 2024 è fissato a  euro 850.  Si ricorda che:

  •  è stato sospeso negli anni 2018-2022;
  • non è dovuto per i primi 5 anni di iscrizione e
  •  per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà  se l’iscrizione decorre  da data anteriore al compimento del 35° anno di età.

Cassa forense Codici tributo 

Sono utilizzabili per i versamenti  con F24 alla Cassa forense i seguenti codici tributo 

  • E100” denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”; 
  •  “E101” denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
  •  “E102” denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  •  “E103” denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”. Divisione Servizi 2 
  •  · “E104” denominato “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”.
  •  “E107” denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo” dal 5 giugno 2023

Cassa Forense:  le scadenze

Contributi minimi obbligatori

  • 1° rata – 28 febbraio
  • 2° rata – 30 aprile 
  • 3° rata – 30 giugno
  • 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo  e del contributo di maternità).  

Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023 

 (l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile  sul sito di cassaforense.it  alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)

  •   31 luglio 2024
  •   31 dicembre 2024

Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2023:

  •  30 settembre 2024

Contributi volontari/facoltativi anno 2024  

  • 31 dicembre 2024 

Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle  tipologie di contributi  per i quali   si può scegliere, alternativamente al pagoPA  il pagamento tramite Modelli F24:

  1. codice Ente (Cassa Forense): 0013 
  2. codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
  • E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
  • E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
  • E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
  • E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
  • E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
  • E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
  • E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
  • La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.

Una volta confermata la scelta  il sistema produce  in automatico il modello F24  già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:

a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),

b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.

La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).

Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione.  Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.

Per maggiori informazioni   è disponibile l' Information Center  telefonico al numero 06/51.43.53.40.