Cassa Forense: quali sono i contributi 2024 e le prossime scadenze?
Cassa forense comunica che è disponibile la funzione per la generazione e la stampa dei moduli di pagamento – Pago.Pa ed F24 – della quarta rata dei contributi minimi obbligatori del 2024 nella sezione "Accessi riservati/posizione personale", mediante l’utilizzo dei codici personali Pin e Meccanografico.
Si ricorda anche che la quarta rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprende:
- la rivalutazione ISTAT, per l’anno 2024 (+ 5,4%)
- e il contributo di maternità pari ad € 96,76.
I contributi previdenziali per gli avvocati 2024
I contributi previdenziali dovuti dagli avvocati e la relativa modalità di calcolo sono i seguenti:
- Contributo soggettivo di base proporzionale al reddito, determinato come segue:
- 15% sul reddito netto professionale dichiarato ai fini IRPEF fino al tetto pensionabile;
- 3% sul reddito eccedente il minimale.
- Contributo integrativo
È dovuto dagli avvocati iscritti agli albi e dai praticanti abilitati al patrocinio iscritti alla Cassa nella misura del 4% con il modello 5 relativamente al volume di affari IVA (calcolato detraendo l'importo del contributo integrativo già assoggettato ad IVA, da versare l'anno successivo)
- Contributo di maternità: 96,76 per il 2024
- Contributo Modulare Volontario
Per i soli iscritti alla Cassa non pensionati di vecchiaia, in sede di invio telematico del mod. 5, va comunicata l'intenzione di versare volontariamente un ulteriore contributo con percentuale ricompresa fra l’1% e il 10% del reddito professionale netto, dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto reddituale previsto anno per anno.
Novità per i versamenti 2024
Per il 2024 riprende la riscossione della contribuzione minima obbligatoria (contributo minimo soggettivo, contributo minimo integrativo e contributo maternità) secondo la modalità ordinaria disciplinata dal Regolamento Unico.
Pertanto:
- le prime 3 rate verranno riscosse a titolo di acconto, sulla base della contribuzione minima dell'anno 2023 non rivalutata, mentre
- la 4° ed ultima rata, con scadenza 30 settembre 2024, comprenderà la rivalutazione ISTAT prevista dall’art. 21 del Regolamento ( fissata al + 5,4%) e il contributo di maternità.
Le eventuali sanzioni per omesso/ritardato pagamento dei contributi minimi si applicano a decorrere dalla scadenza dell’ultima rata, ovvero dal 30/9/2024, come previsto dall’art. 71 del Regolamento Unico.
Cassa forense Contribuzione 2024
CONTRIBUTO MINIMO SOGGETTIVO
La contribuzione minima soggettiva obbligatoria dovuta per l’anno 2024 è stata rivalutata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera in attesa di approvazione dai ministeri competenti del 2 febbraio 2023, come segue:
contributo minimo soggettivo intero | € 3.355,00 |
ridotto del 50% | € 1.677,50 |
ridotto di ulteriore 50% | € 838,75 |
*le riduzioni riguardano i casi di iscrizione da sei/otto anni alla Cassa.
Cassa forense Contributo minimo integrativo
Il contributo minimo integrativo dovuto per l'anno 2024 è fissato a euro 850. Si ricorda che:
- è stato sospeso negli anni 2018-2022;
- non è dovuto per i primi 5 anni di iscrizione e
- per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà se l’iscrizione decorre da data anteriore al compimento del 35° anno di età.
Cassa forense Codici tributo
Sono utilizzabili per i versamenti con F24 alla Cassa forense i seguenti codici tributo
- E100” denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- “E101” denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- “E102” denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- “E103” denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”. Divisione Servizi 2
- · “E104” denominato “CASSA FORENSE – Riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”.
- “E107” denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo” dal 5 giugno 2023
Cassa Forense: le scadenze
Contributi minimi obbligatori
- 1° rata – 28 febbraio
- 2° rata – 30 aprile
- 3° rata – 30 giugno
- 4° rata – 30 settembre (comprensiva del conguaglio del contributo soggettivo minimo e del contributo di maternità).
Contributi dovuti in autoliquidazione Mod.5/2023
(l’elenco completo dei soggetti obbligati all’invio del Modello 5” è consultabile sul sito di cassaforense.it alla sezione “Documentazione – Guida Previdenziale – Modello 5”)
- 31 luglio 2024
- 31 dicembre 2024
Dichiarazione reddituale con invio telematico del modello 5/2023:
- 30 settembre 2024
Contributi volontari/facoltativi anno 2024
- 31 dicembre 2024
Cassa forense ha comunicato l' 11 gennaio 2024 un aggiornamento relativo alle tipologie di contributi per i quali si può scegliere, alternativamente al pagoPA il pagamento tramite Modelli F24:
- codice Ente (Cassa Forense): 0013
- codici tributo attivi (che vengono comunque PRECOMPILATI NEL MODELLO F24 DA PARTE DI CASSA FORENSE):
- E100 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo minimo”;
- E101 denominato “CASSA FORENSE – contributo di maternità”;
- E102 denominato “CASSA FORENSE – contributo soggettivo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E103 denominato “CASSA FORENSE – contributo integrativo autoliquidazione (Mod. 5)”;
- E104 denominato “CASSA FORENSE – riscatto art. 37 Reg. Unico Prev. Forense”;
- E105 denominato “CASSA FORENSE – integrazione contr. minimo soggettivo (12 mesi);
- E106 denominato “CASSA FORENSE – interessi integrazione contr. minimo soggettivo;
- E107 denominato “CASSA FORENSE – contributo minimo integrativo”.
- La Forense Card è utilizzabile solo per pagamenti pagoPa e NON per pagamenti con F24.
Una volta confermata la scelta il sistema produce in automatico il modello F24 già precompilato e personalizzato nell’apposita sezione “altri Enti previdenziali e assicurativi”. A questo punto si potrà effettuare il pagamento F24:
a) presso sportelli bancari, posta o tramite i servizi di internet banking (banche, Poste Italiane),
b) mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 web" e "F24 online") utilizzando i canali Entratel o Fisconline.
La modalità descritta al punto b) deve essere utilizzata anche per effettuare il pagamento F24 tramite COMPENSAZIONE con i crediti vantati nei confronti dell’Erario e, dal 2023 è possibile compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art 82 TUSG per il gratuito patrocinio, con i contributi previdenziali dovuti dagli avvocati alla Cassa (per i codici tributo attivi).
Per poter accedere alla compensazione dei crediti da gratuito patrocinio è necessario preventivamente effettuare la registrazione sulla piattaforma dei crediti commerciali (link: https://crediticommerciali.rgs.mef.gov.it/CreditiCommerciali/home.xhtml) ove saranno registrate le fatture elettroniche attraverso le quali i professionisti potranno esercitare l’opzione di utilizzazione del credito in compensazione. Per ulteriori dettagli è disponibile un tutorial sul canale Youtube di Cassa Forense.
Per maggiori informazioni è disponibile l' Information Center telefonico al numero 06/51.43.53.40.