Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA 2022?
La dichiarazione annuale Iva deve essere presentata in linea generale da tutti i contribuenti titolari di partita iva che esercitano una attività di impresa, arte o professione.
Il Legislatore ha esonerato alcune categorie di contribuenti per motivi di carattere agevolativo, come ad esempio per i contribuenti minimi o forfettari.
Ecco l’elenco aggiornato, dalle istruzioni della dichiarazione IVA 2022 anno di imposta 2021 dei soggetti esonerati:
1. chi per l’anno d’imposta ha registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 Dpr 633/72 o coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione (ai sensi dell’art 36 bis) abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica se il contribuente:
- che normalmente fa operazioni esenti ne effettua alcune imponibili anche se riferite ad attività gestite con contabilità separata
- ha effettuano operazioni intracomunitarie
- deve procedere alla rettifica della detrazione Iva (art. 19-bis2),
- ha effettuato acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (come per acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
2. i contribuenti che si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni,
3. i contribuenti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
4. i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti perché con volume di affari inferiore a 7000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A del Dpr 633/72.
5. gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari,
6. le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA,
7. i soggetti passivi d’imposta non residenti (art. 44, comma 3, secondo periodo del decreto-legge n. 331 del 1993) qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta,
8. gli Enti non commerciali, società sportive che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 398/91, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali
9. i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’UE, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.
10. i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000