Contratti edilizia: obbligo di applicazione e indicazione in fattura
Chi commissiona o appalta lavori edilizi privati connessi alle detrazioni edilizie per importi superiori a 70mila euro deve assicurarsi che le imprese realizzatrici applichino per i propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero :
- il ccnl edilizia industria PMI firmato da Confapi Aniem e sindacati di settore,
- il ccnl edilizia artigianato (QUI IL TESTO) firmato (Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai) e dai sindacati
- il ccnl edilizia industria e cooperative firmato da Ance, Alleanza delle cooperative (LegaCoop, Confcooperative, Agci) e organizzazioni sindacali
e far indicare il riferimento nelle fatture.
Si ricorda che per l'appalto di lavori pubblici l'obbligo si applica indipendentemente dall'ammontare delle spese.
Vediamo maggiori dettagli.
Quando entra in vigore l'obbligo e per quali lavori?
La norma è stata inserita dal'art 4 del DL 13 2022 (Antifrodi) nel testo della legge di bilancio 2022 (art 43 bis comma 1 legge 234 2021) e precisa che entra in vigore dal 27 maggio per i lavori di edilizia privata iniziati successivamente a tale data, quindi per i lavori iniziati dal 28 maggio .
L'obbligo si applica alle imprese che eseguono lavori edili ma il limite di 70 mila euro si riferisce al complesso dei lavori eseguiti , anche sommando opere non murarie come serramenti, impiantistica, da quanto emerge nelle faq emanate in materia delle varie Casse edili-
La norma fa riferimento in particolare alle opere edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e prescrive in particolare che :" Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori"
Per lo stesso cantiere quindi ci potranno essere le ditte che fanno i lavori edili obbligate all'applicazione del contratto e all'indicazione, e altre ditte responsabili della realizzazione degli impianti ad esempio che non sono obbligate .
L'impresa principale anche non edile se utilizza in subappalto una impresa per le opere murarie deve indicare il CCNL anche solo per quella parte di lavori
In una FAQ la Cnce (Commissione nazionale casse edili) ha affermato inoltre che anche i montaggio dei serramenti, se effettuato dall’impresa edile affidataria viene assorbito nell’ambito dei lavori edili, per cui è obbligatorio per quei dipendenti l'applicazione del contratto e l'indicazione in fattura
Non si applica per le parcelle dei professionisti architetti ingegneri periti in quanto fornitori di servizi e non di opere
ATTENZIONE
L’obbligo di citazione del contratto di lavoro riguarda chi non ha dipendenti, come
- artigiani
- imprenditori individuali
- societa con soli soci prestatori di lavoro
Obbligo CCNL edilizia: per quali detrazioni?
L'obbligo si applica per
- superbonus, bonus facciate e bonus per abbattimento barriere architettoniche, per tutti i casi di utilizzo
- per gli altri bonus ristrutturazioni ordinari, compresi bonus mobili e bonus verde, l'indicazione del CCNL applicato serve solo in caso di cessione del credito o sconto in fattura, non è obbligato dunque chi detrae direttamente il credito fiscale
In considerazione delle attuali ampie fluttuazioni dei prezzi è consigliabile inserire sempre il richiamo del contratto anche per importi preventivati molto piu bassi di 70mila euro.