Esterometro: chi aderisce al regime OSS è obbligato a presentarlo?
Sul sito della agenzia delle entrate è comparsa una sezione specifica di risposte alle domande dei contribuenti sui regimi OSS e IOSS in vigore dal 1 luglio 2021,
In particolare è stato posto un quesito inerente l'esterometro ossia:
"un soggetto passivo che aderisce al regime OSS ed emette fatture verso clienti privati Ue, ha l'obbligo di presentare l’esterometro?"
La risposta delle Entrate è sì.
Si specifica poi che l’emissione di fattura verso privati stranieri comporta l’obbligo della trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Tale obbligo è stato introdotto dalla legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27/12/2017) per avere traccia delle operazioni per le quali non è emessa una bolletta doganale e di quelle per le quali non è emessa (o ricevuta) la fattura elettronica.
Attenzione va prestata al fatto che tale adempimento è richiesto solo per le operazioni effettuate fino alla fine del 2021.
Come stabilito dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020, infatti, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
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Ricordiamo in sintesi:
Che cosa è il regime OSS?
Il regime speciale dello sportello unico (One Stop Shop – OSS) è un regime che consente ai soggetti passivi che forniscono servizi o cedono beni a consumatori dell'UE di dichiarare e pagare l'IVA in un unico Stato membro, quello dove sono identificati. Lo Stato di identificazione provvederà poi alla ripartizione degli importi agli Stati UE interessati. Il regime OSS può configurarsi, secondo i casi, quale “OSS UE” o “OSS non UE” (cfr. FAQ nn. 4 e 5)
Che cosa è il regime IOSS?
Lo sportello unico delle importazioni (Import One Stop Shop – IOSS) è un regime speciale applicabile alle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi, purché si tratti di importazioni di modico valore, cioè di cessioni di valore unitario inferiore ad euro 150,00.
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