Iscritto Albo con amministratore di sostegno: è soggetto a cancellazione?
Con il pronto ordini n 113 del 26 settembre il CNDCEC replica ad un quesito col quale si domanda se l’Ordine, informato che nei confronti di un iscritto è stato nominato un amministratore di sostegno, possa richiedere all’iscritto medesimo la visione del decreto di nomina al fine di verificare l’oggetto dell’incarico.
Il CNDCEC sottoliena innanzitutto che l'istituto dell’amministrazione di sostegno, introdotto nell’ordinamento dalla L. n. 6/2004, ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
L’amministrazione di sostegno si differenzia dall’interdizione e dall’inabilitazione, in quanto tali ultimi istituti tutelano soggetti che per malattie o altre cause non possiedono più la capacità di agire.
Infatti, trattandosi di uno strumento che ha quali presupposti lo stato di ‘malattia’ e il fatto che da tale stato deriva una mancanza di autonomia nel compimento degli atti della vita, il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva le capacità di agire ex art. 2 c.c.
Ai fini dell’iscrizione all’Albo, nonché ai fini del mantenimento dell’iscrizione, è richiesto, tra gli altri requisiti, il pieno esercizio dei diritti civili [art. 36, co. 1, lett. b) D.Lgs. n. 139/2005].
Tale requisito è posseduto da chi, nei cinque anni precedenti, non sia stato oggetto di provvedimento di interdizione e inabilitazione e non abbia in corso procedure aventi lo stesso oggetto.
Di conseguenza, ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’Albo di un iscritto beneficiario di amministrazione di sostegno, quest’ultimo, in sede di aggiornamento e verifica periodica instaurata dall’Ordine, dovrà provare il possesso dei requisiti per l’iscrizione, tra cui il godimento del pieno esercizio dei diritti civili.
Ove questi non provasse il godimento pieno dei diritti civili, potrà attivarsi il procedimento per la sua cancellazione d’ufficio.
Non appare pertanto necessario richiedere all’iscritto il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno.