L’alloggio al dipendente: quale rilevanza fiscale ?
I fringe benefits, ovvero beni o servizi concessi al dipendente dal datore di lavoro come forma di retribuzione complementare ("retribuzione in natura“ come previsto dall’art. 2099 terzo comma del codice civile, sono esenti da imposte fino ad una certa soglia, oltre la quale costituiscono reddito imponibile per il lavoratore e per il datore di lavoro è tenuto a versarvi i relativi contributi .
Il d.P.R. 617/1986 all’art. 51, comma 3 prevede che i beni ceduti e i servizi prestati non costituiscano reddito imponibile per il lavoratore percettore qualora il valore non superi complessivamente € 258,23 annui.
La franchigia deve essere determinata in riferimento a tutte le somme o beni corrisposti ancorché da soggetti diversi nello stesso periodo di imposta.
Inoltre la Corte di Cassazione con sentenza n. 11644 del 2004 ha precisato a che tutti i valori erogati in natura, purché non occasionali, compreso anche il valore dell’auto aziendale concessa in uso promiscuo al dipendente, sono rilevanti ai fini della commisurazione dell’indennità di fine rapporto.
Queste componenti di redditi, beni o servizi, sono suscettibili di avere una valutazione economica detta "valore normale".
Questo concetto è stato introdotto con decorrenza dall’1 gennaio 1998 ed è disciplinato dall’art. 9, comma 3, del d.P.R. 917/1986.
In precedenza e quindi fino al 31 dicembre 1997 i compensi in natura erano invece tassati in base al “costo specifico”.
Rilevanza fiscale dell'alloggio in uso al dipendente
Per determinare il “valore convenzionale” da sottoporre a contribuzione previdenziale e fiscale l'articolo 51 del d.p.r. 917-1986 stabilisce che il valore è dato dalla differenza algebrica tra :
- somma della rendita catastale dell'immobile e delle utenze a carico dell'azienda ( gas,acqua, energia elettrica , telefono ecc.); non si considerano le spese sostenute a titolo di Assicurazione,manutenzione ordinaria, amministrazione dell'immobile e le spese relative ai servizi comuni;
- importo del canone di locazione pagato dal dipendente.
Al valore della rendita catastale si sommano anche le spese inerenti al fabbricato sostenute dal concedente e non rimborsate da parte del dipendente ;
Danotare ancora che :
- se il fabbricato concesso in uso non è ancora iscritto in catasto occorre prendere in considerazione la rendita di unità immobiliari simili già censite.
- se l'immobile è concesso in affitto con la clausola “dell'obbligo di dimora” (ad esempio custode o portiere) il benefit ricavato con l'applicazione del metodo sopra descritto viene ridotto in misura del 70% ( in pratica si assume per il solo 30 % dell'importo);
- se il fabbricato concesso in uso al dipendente non è iscritto in catasto per calcolare il benefit occorre fare riferimento alla differenza tra il canone di locazione “ vincolistico ovvero ad equo canone ” o , se del caso , al canone di affitto determinato secondo il regime di mercato e il prezzo effettivamente corrisposto dal dipendente per poter usufruire del fabbricato;
Nel caso di immobile è concesso in uso a più dipendenti si potranno avere due diverse situazioni ovvero:
- se l'alloggio è concesso in via generale a tutti i dipendenti il benefit verrà diviso tra gli stessi in parti eguali ;
- se invece l'immobile è concesso a ciascun dipendente, secondo un criterio di divisione specifica, il benefit verrà calcolato in maniera proporzionale a quanto stabilito.