Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).

Il modello deve essere presentato esclusivamente per via telematica:

  • direttamente dal contribuente 
  • tramite intermediari abilitati,

entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Scarica qui modello e istruzioni

La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 30 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

Attenzione al fatto che, se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Lipe: quali sono le sanzioni per il mancato invio?

L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. 

La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (art. 11, comma 2- ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Lipe: chi è esonerato?

Sono esonerati dall'adempimento:

  • i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero,
  • l’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.