Plusvalenza cessione immobile con superbonus: anche per il comodatario?
La legge di bilancio 2024 con il comma 64 dell'unico articolo 1 ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile per le cessioni a titolo oneroso, poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024, di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n 13/2024 di giugno.
L'ade fa riferimento a questo documento di prassi per chierire se la plusvalenza è pagata anche dal comodatario.
Plusvalenza cessione immobile con superbonus: per chi?
Le Entrate, per quanto riguarda gli immobili e i soggetti interessati alla nuova plusvalenza, disciplinata dall' art 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis), sintetizzano, che:
- gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere:
- dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione – conduttore, comodatario, familiare convivente, eccetera),
- dalla loro tipologia (trainanti o trainati),
- dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa;
- sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).
Per il calcolo della plusvalenza, sulla quale il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26% si rinvia alla citata circolare dell’Agenzia delle entrate.