Quando una società in perdita è considerata società di comodo?
In generale per società non operative (ovvero “società di comodo”) si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare. L’ordinamento tributario prevede una disciplina di contrasto di tali società, volta ad evitarne l’utilizzo, a fini antielusivi. L’individuazione avviene attraverso il cd. test di operatività, che mette a confronto i ricavi dichiarati e i ricavi presunti che la società si stima debba generare in base ai valori iscritti all’attivo in bilancio. Alle società di comodo viene obbligatoriamente attribuito un reddito minimo – applicando alcune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali – la cui disapplicazione può essere richiesta all’Agenzia delle entrate tramite interpello.
Disciplina società in perdita e di comodo
Le società in perdita sistematica sono disciplinate dall’articolo 2, commi da 36- decies a 36-duodecies, del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138. Con tali disposizioni, sono considerate società di comodo – di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 –
- non solo le “società non operative”, ossia le società che non superano il cd. test di operatività,
- ma anche le “società in perdita sistematica” ovvero quelle che presentano cinque periodi d’imposta in perdita, ai sensi del citato comma 36-decies dell’articolo 2 (c.d. periodo di osservazione, che è stato esteso da tre a cinque periodi di imposta dal decreto legislativo n. 175 del 2014).
Più precisamente sono considerate società in perdita sistematica, i soggetti che presentano
- una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per cinque periodi d’imposta consecutivi
- ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo.
Attenzione va prestato al fatto che alle società in perdita sistematica – in quanto considerate di comodo – si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 30 della legge n. 724 del 1994. Esse dunque
- hanno l'obbligo di dichiarare
- ai fini delle imposte sui redditi un reddito non inferiore a quello minimo presunto
- e ai fini Irap un valore della produzione minimo
- vi è la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito eccedente il minimo;
- è fatto divieto di chiedere a rimborso o di utilizzare il credito IVA in compensazione.
- per le società in perdita sistematica che siano anche società di capitali, è previsto il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50%. Pertanto, le società di capitali che risultano "di comodo" dovranno pagare un’Ires al 34,5% (24+10,5).
Segnaliamo questo articolo dove viene analizzata la risposta a interpello n 911-486/2022 della Direzione Regionale della agenzia delle entrate della Toscana che si è espressa sulla disapplicazione delle società di comodo a causa della pandemia Società di comodo: disapplicata per crisi pandemica.
Società in perdita e di comodo: cosa cambia dal 2022
L’articolo 9 del Decreto Semplificazioni, al comma 1, abroga la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, perciò le conseguenze ci saranno almeno a partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2023. Si è in attesa di chiarimenti da parte dell'amministrazione.