Certificazione Unica 2020 – Modello e istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2020 n. 8932, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2020”, relativa all’anno 2019, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni. Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2020 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
La Certificazione Unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 31 marzo mentre la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario" deve essere effettuata entro il 7 marzo, in via telematica.
In Allegato:
- Modello ordinario Certificazione unica
- Modello sintetico Certificazione unica
- Istruzioni per la compilazione
- Cu 2020 – Scheda per le scelte della destinazione dell’ 8, 5 e 2 per mille dell’Irpef
Le istruzioni sono state aggiornate il 14 febbraio 2020, elenco degli aggiornamenti:
- Alla pagina 16, alla quindicesima riga, la lettera “D” è sostituita con la lettera “ F”;
- Alla pagina 43, alla cinquantatreesima riga il periodo “non prodotto a” è sostituito con il periodo “in periodi dell’anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di”;
- Alla pagina 44, alla quindicesima riga il periodo “prodotti in luoghi diversi da” è sostituito con il periodo “ percepiti dal contribuente in periodi dell’anno in cui non è stato iscritto nei registri anagrafici del comune di”;
- Alla pagina 58, alla tredicesima riga le parole “28 febbraio” sono sostituite con le parole “31 marzo”;
- Alla pagina 59:
- Alla prima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- Alla ventitreesima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- Alla ventiquattresima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019” e l’anno “2017” con “2018”;
- Alla venticinquesima riga l’anno “2017” è sostituito con “2018”;
- Alla ventiseiesima riga l’anno “2019” è sostituito con “2020” e l’anno “2018” con “2019”;
- Alla pagina 66:
- Alla seconda riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- Alla settima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- All’ottava riga il numero “101.427,00” è sostituito con “102.543,00” e l’anno “2018” con “2019”;
- Alla nona riga l’anno “2019” è sostituito con “2020”, l’anno “2018” con “2019” e, dopo le parole “del 22 dicembre 1986” è eliminata la parentesi “)” ed è aggiunto il seguente periodo “per i soggetti il cui reddito è disciplinato dall’art. 50, comma 1, lett. c-bis del Tuir.”;
- All’undicesima riga l’anno “2018” è sostituito con “2019”;
- Alla dodicesima riga la parola “lavoratore” è sostituita con la parola “prestatore”.