Definizione agevolata processi verbali di constatazione
L’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n.13, ha inserito, nell’ambito del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l’articolo 5-quater, che consente di definire in via agevolata i processi verbali di constatazione emessi dal 30 aprile 2024.
Aderendo a tale istituto, le sanzioni previste per la procedura ordinaria di accertamento con adesione (un terzo del minimo) sono ridotte alla metà, per cui, in caso di adesione al processo verbale, l’entità delle sanzioni è pari a un sesto del minimo.
Ai fini dell’adesione il contribuente deve presentare, entro il trentesimo giorno successivo a quello della consegna del processo verbale di constatazione, una comunicazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente per il periodo d’imposta oggetto di definizione indicato nel verbale, nonché all’Organo verificatore (l’Ufficio dell’ente che ha redatto il verbale). La comunicazione qui allegata va consegnata o inviata agli Uffici competenti e agli Organi verificatori.
Nella comunicazione devono essere indicati i seguenti elementi:
- il soggetto verificato con i relativi dati anagrafici e recapiti presso cui ricevere eventuali comunicazioni
- la data di consegna del processo verbale di constatazione oggetto dell’adesione
- gli uffici e l’organo verificatore destinatari della comunicazione
- tutti i periodi di imposta oggetto di rilievo nel processo verbale oggetto di adesione
- nel caso di comunicazione di adesione condizionata (si veda successiva Sezione “Tipologie di comunicazione”) l’indicazione puntuale e motivata degli errori manifesti presenti nel processo verbale di cui si chiede la rimozione
- la sottoscrizione della comunicazione.
Nel caso in cui il processo verbale si riferisca a più annualità d’imposta (o a più imposte), la cui competenza è di diversi Uffici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente deve inviare la comunicazione a tutti gli uffici competenti per le annualità interessate.
L’adesione al verbale deve essere “integrale”: deve necessariamente riguardare tutte le violazioni sostanziali e quelle relative agli obblighi contabili ad esse prodromiche (ossia quelle funzionali all’evasione del tributo cui le violazioni sostanziali si riferiscono) constatate nel processo verbale e tutti i periodi di imposta. Pertanto, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, non può essere scelto il periodo o i periodi d’imposta da definire, ma la definizione deve riguardare la totalità dei periodi d’imposta e delle violazioni definibili constatate nel processo verbale.
È possibile definire le violazioni in materia di:
- Irpef e Ires e relative ritenute e addizionali
- Imposte sostitutive
- Iva
- Contributi previdenziali
- Irap
- Ivie
- Ivafe
- Imposta di registro
- Imposta ipotecaria/catastale
- Imposte sulle successioni e donazioni
- Imposta sulle assicurazioni
- Crediti di imposta e agevolativi.