Dichiarazione ritenuta ridotta agenti di commercio
Come disposto dal 2° comma dell' art. 25bis del D.P.R. 600-1973, se i precipienti di provvigioni per le prestazioni di rappresentanza di commercio, procacciamento d’affari, mediazione, commissione, agenzia, dichiarano ai loro committenti-preponenti-mandanti, che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.
La dichiarazione per l’applicazione della ritenuta ridotta dovrà essere prodotta, entro il 31 dicembre per l'anno successivo o entro 15 giorni dalle modifiche ed è valida fino a revoca.