Sanatoria Bonus Ricerca e Sviluppo – Modello
Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29.03.2024 n. 169262, è stato approvato unitamente alle relative istruzioni, il nuovo modello per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, per gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, che va a sostituire quello precedentemente approvato con Provvedimento Agenzia delle Entrate del 01.06.2022 n. 188987.
La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 ottobre 2021.
Il modello va utilizzato anche dai contribuenti che intendono revocare la richiesta di accesso alla procedura di riversamento precedentemente presentata ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.
Il nuovo modello prevede la casella “Revoca Istanza”. La selezione della casella consente al contribuente di revocare l’istanza trasmessa, originaria o sostitutiva. La revoca dell’istanza originaria o dell’istanza sostitutiva è ammessa fino al 30 giugno 2024, a condizione che il contribuente non abbia ancora effettuato il correlato versamento dell'unica soluzione o della prima rata. Il contribuente, successivamente alla revoca ed entro il termine del 30 luglio 2024, può presentare una nuova istanza.
La richiesta può essere presentata da tutti i soggetti che, ai fini della determinazione del credito maturato per l’attività di ricerca e sviluppo, per i periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, hanno:
- realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione rilevante ai fini del credito d’imposta;
- applicato il comma 1-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, in maniera non conforme a quanto dettato dalla diposizione d’interpretazione autentica recata dall’articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.
Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate esclusivamente per via telematica entro il 30 luglio 2024.
La trasmissione può essere effettuata direttamente dai soggetti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite un intermediario abilitato.