Conciliazione agevolata con sanzioni ridotte a 1/18: i chiarimenti delle Entrate
Con la Circolare del 19 aprile 2023 n. 9, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla Conciliazione agevolatadelle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 206 a 212) nell’ambito delle misure della c.d. tregua fiscale.
Ricordiamo che i commi da 206 a 212 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), prevedono, in alternativa alla definizione automatica delle liti pendenti o controversie tributarie (definizione agevolata delle liti pendenti o controversie tributarie di cui ai commi da 186 a 205), la possibilità di definire le controversie tributarie mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza con il beneficio di:
- una riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo previsto dalla legge
- e l’ulteriore vantaggio di un’ampia rateazione degli importi dovuti.
Ai sensi del comma 206, tale l’istituto definitorio interessa le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 «innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate», per le quali le parti provvedono, entro il 30 giugno 2023, alla sottoscrizione dell’«accordo conciliativo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».
Con il decreto legge del 30 marzo 2023 n. 34, in vigore dal 31 marzo 2023, per il quale è iniziato l’iter di conversione, sono stati operati interventi nell’ambito delle misure riguardanti gli istituti definitori di cui alla legge di bilancio 2023, alcuni dei quali interessano la disciplina della suddetta conciliazione agevolata.
In particolare, l’articolo 17, comma 2, del decreto n. 34/2023, consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, ma divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023.
Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15 febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, è applicabile unicamente la definizione agevolata mediante
conciliazione agevolata e non anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205.
Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva, invece, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023 (termine prorogato dal DL n. 34/2023, in luogo del 30 giugno 2023).
Si rammenta che l’istituto interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate.
Con la presente Circolare, l'Agenzia illustra:
- il significato della conciliazione “fuori udienza”
- i presupposti ed ambito di applicazione della conciliazione agevolata
- l'oggetto e perfezionamento della conciliazione agevolata e la riduzione delle sanzioni
- le modalità di pagamento e decadenza