Concordato preventivo biennale: i passi metodologici per la formulazione della proposta

Pubblicato in GU il decreto del MEF del 14.06.2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale.

Ricrodiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.

Il CPB è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

Al concordato preventivo biennale, possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni

  • tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
  • che adottano il Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per tali contribuenti, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede la formulazione di una proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:

  • reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
  • valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Pertanto, i redditi oggetto di concordato riguardano:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
  • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. 

Per quanto riguarda l’IRAP, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia descritta nell'Allegato 1 del decreto del MEF del 14.06.2024 che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. 

La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

Poiché il reddito concordatario ai fini del valore della produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di seguito descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione di quest’ultimo e successivamente i criteri per la formulazione della seconda base imponibile. 

Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

  • misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
  • valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
  • confronto con valori di riferimento settoriali;
  • criterio formulazione base IRAP;
  • rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025

Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

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