Decreto Criptovalute: il testo all’esame della Camera
Oggi 8 maggio, all'esame della Camera, disegno di legge di conversione (A.C. 1115), con modificazioni, del decreto 17 marzo 2023 n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, cosiddetto decreto criptovalute già approvato dal Senato.
Il decreto in questione, all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura, intende adeguare
l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858, dal capo I al Capo VII, ed introdurre
misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo VIII).
Si compone di 35 articoli, che nel corso dell'esame al Senato sono stati oggetto di limitati interventi emendativi che non hanno modificato l'impostazione generale del provvedimento:
- L'articolo 1 contiene le definizioni e l'articolo 2 disciplina l'ambito applicativo delle norme sugli strumenti finanziari digitali. Gli articoli da 3 a 17 contengono le disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale degli strumenti finanziari eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale.
- Gli articoli da 18 a 26 diciplinano gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT) o presso un sistema di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT).
- Gli articoli 27 e 28 contengono le norme relative alla Vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale.
- L'articolo 29 indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858.ù
- L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative.
- L'articolo 31 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
- L'articolo 32 prevede un regime transitorio di iscrizione, a cura della Consob, in un elenco provvisorio dei responsabili del registro.