Decreto trasparenza in GU: comunicazioni obbligatorie dal 13.8
E' stato pubblicato in GU n. 176 del 29.7.2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
Entra in vigore il 13 agosto 2022.
Il provvedimento,sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro, dà attuazione alla disciplina attualmente vigente nell'Unione, nell'ambito del diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
Nello specifico i datori di lavoro sono tenuti a:
- fornire ai lavoratori le informazioni specificate dal decreto forma digitale o cartacea
- conservare copia delle informazioni fornite per 5 anni
D.lgs. Trasparenza: a chi si applicano gli obblighi di comunicazione
L'obbligo si applica ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:
a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
b) contratto di lavoro somministrato;
c) contratto di lavoro intermittente;
d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;
f) contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici economici.
a) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 e 11.
Sono esclusi dall'applicazione
a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile e quelli di lavoro autonomo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.
c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
e) i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, limitatamente all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del decreto.