Definizione agevolata avvisi bonari: ammesse le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023
Ammesse alla definizione agevolata (art. 1, commi da 153 a 159, della Legge di Bilancio 2023), anche le rateazioni delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, riferite a qualsiasi periodo d’imposta (comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972), regolarmente intraprese, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 sia in corso un pagamento rateale (ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997) e per il quale non si è verificata alcuna causa di decadenza.
In questo caso, l’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento:
- degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive,
- nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo.
Con la Circolare del 13.01.2023 n. 1, che qui alleghiamo, l'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti, con utili esempi pratici, sulle modalità applicative della suddetta definizione agevolata.
Definizione agevolata di una rateazione in corso: esempio pratico dell'Agenzia
Abbiamo detto che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
Vediamo un esempio pratico estratto dalla Circolare dell'Agenzia.
Comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2018 (periodo d’imposta 2017), elaborata e consegnata in data 1° aprile 2022. Esiti comunicati al contribuente:
- Esito di omesso versamento
Imposta non versata 4.000,00
Sanzione (10%) 400,00
Interessi 280,00 - Esito di tardivo versamento
Sanzione (10%) 240,00
Interessi 80,00
Totale 5.000,00.
L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10%, è pari a euro 5.000,00.
Il contribuente ha optato per il pagamento in 8 rate trimestrali di pari importo, secondo il seguente piano:
N. rata |
Scadenza |
Importo rata (codice tributo 9001) |
Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002) |
1 |
02/05/2022 |
625,00 € |
– |
2 |
31/08/2022 |
625,00 € |
5,51 € |
3 |
30/11/2022 |
625,00 € |
10,97 € |
4 |
28/02/2023 |
625,00 € |
16,36 € |
5 |
31/05/2023 |
625,00 € |
21,87 € |
6 |
31/08/2023 |
625,00 € |
27,39 € |
7 |
30/11/2023 |
625,00 € |
32,84 € |
8 |
29/02/2024 |
625,00 € |
38,30 € |
Alla data del 31 dicembre 2022 sono state pagate le prime tre rate, per un importo complessivo di 1.875,00 euro (somma dei versamenti eseguiti con codice tributo 9001, senza considerare gli interessi di rateazione versati con codice tributo 9002).
Per determinare il debito residuo al 1° gennaio 2023, su cui ricalcolare le sanzioni nella misura del 3 per cento, occorre preliminarmente imputare i versamenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 in proporzione alle singole voci di dettaglio degli esiti comunicati, come esposto nella tabella seguente.
Dettaglio esiti |
Importo richiesto con la comunicazione |
% |
Importo versato |
Imposta da versare |
4.000,00 € |
80,00 |
1.500,00 € |
Sanzione |
400,00 € |
8,00 |
150,00 € |
Interessi |
280,00 € |
5,60 |
105,00 € |
Sanzione |
240,00 € |
4,80 |
90,00 € |
Interessi |
80,00 € |
1,60 |
30,00 € |
Totale |
5.000,00 € |
100,00 |
1.875,00 € |
Per differenza tra l’importo richiesto con la comunicazione e l’importo versato entro il 31 dicembre 2022 si ottiene l’importo residuo, rispetto al quale devono essere rideterminate le sanzioni nella misura del 3%, come esposto nella tabella seguente.
Dettaglio esiti |
Importo richiesto |
Importo versato |
Importo residuo |
Importo residuo |
Imposta da versare |
4.000,00 € |
1.500,00 € |
2.500,00 € |
2.500,00 € |
Sanzione |
400,00 € |
150,00 € |
250,00 € |
75,00 € |
Interessi |
280,00 € |
105,00 € |
175,00 € |
175,00 € |
Sanzione |
240,00 € |
90,00 € |
150,00 € |
45,00 € |
Interessi |
80,00 € |
30,00 € |
50,00 € |
50,00 € |
Totale |
5.000,00 € |
1.875,00 € |
3.125,00 € |
2.845,00 € |
Il debito residuo con sanzioni ricalcolate al 3%, pari a 2.845,00 euro, può essere ripartito nel restante numero di rate (cinque) previsto dall’originario piano di rateazione, mantenendo le relative scadenze.
Gli interessi di rateazione sono rideterminati rispetto al nuovo importo delle rate, come esposto nella tabella seguente.
N. rata |
Scadenza |
Importo rata |
Importo interessi di rateazione (codice tributo 9002) |
1 |
02/05/2022 |
625,00 € |
– |
2 |
31/08/2022 |
625,00 € |
5,51 € |
3 |
30/11/2022 |
625,00 € |
10,97 € |
Totale già versato |
|
1.875,00 € | |
4 |
28/02/2023 |
569,00 € |
14,90 € |
5 |
31/05/2023 |
569,00 € |
19,91 € |
6 |
31/08/2023 |
569,00 € |
24,93 € |
7 |
30/11/2023 |
569,00 € |
29,90 € |
8 |
29/02/2024 |
569,00 € |
34,86 € |
Totale da versare |
2.845,00 € | ||
Totale complessivo |
4.720,00 € |