Dichiarazione Iva 2022: pubblicati i modelli con le relative istruzioni

Con Provvedimento del 14.01.2022 n. 11160, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:

  • il Modello IVA/2022 composto da: 
    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
    • i quadri VA, VB, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO, VG, VS, VV, VW, VY e VZ;
  • il Modello IVA BASE/2022 composto da:
    • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
    • i quadri VA, VB, VE, VF, VJ, VH, VL, VP, VX e VT.

Scarica i Modelli Iva 2022 e le relative istruzioni.

La dichiarazione IVA, relativa all’anno 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 2 maggio 2022 (il 30 aprile quest’anno cade di domenica).

Principali modifiche al modello di carattere generale

Come illustrato nelle istruzioni allegate al modello Iva 2022, ecco le principali modifiche, di carattere generale, apportate quest'anno:

  • VE Nella sezione 1, rigo VE3, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazio- ne del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione sono stati rinumerati.
  • QUADRO VF Nella sezione 1, rigo VF4, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decre- to-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi della sezione e anche i righi della sezione 2 sono stati rinumerati. Nella sezione 3-A, rigo VF34, il campo 7 è stato ridenominato “ Operazioni esenti art.19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)” per consentire l’indicazione delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, terzo comma, equiparate alle operazioni imponibili ai fini delladetra- zione, Inoltre, il campo 9, quest’anno, è denominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” per tenere conto in sede di deter- minazione della percentuale di detrazione delle operazioni di cui all’articolo 1, commi 452 e 453 della legge n. 178 del 2020. Nella sezione 3-B, rigo VF41, la percentuale di compensazione del 6 per cento è stata sostituita con la percentuale del 6,4 per cento, prevista dal decreto ministeriale 19 dicembre 2021. Inoltre, sono state eliminate le percentuali di compensazione del 7,65 e 7,95 per cento, sostituite con la percentuale di compensazione del 9,5 per cento dall’articolo 68, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF44 a VF50 sono stati rinumerati.
  • QUADRO VO Nella sezione 1, i righi VO10 e VO11 sono stati ridenominati “Vendite a distanza intracomunitarie di beni– Art. 41, primo comma, lett. b), d.l. n. 331 del 1993” per tenere conto delle modifiche introdotte nel decreto-legge n. 331 del 1993 dal decreto legislativo n. 83 del 2021. Inoltre, è stato previsto il nuovo rigo VO17 per consentire ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi indicate nell’art. 7-octies nei confronti di committenti non soggetti passivi stabiliti in Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia di comunicare la revoca dell’opzione in precedenza esercitata.
  • QUADRO VX Nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6 riservato ai subappaltatori.

Allegati: