Disciplina Iva e le novità del decreto Fiscale: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Nuova Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 25.02.2022 n. 5 contenente i primi chiarimenti in merito alle principali novità in materia di IVA contenute nel Decreto Fiscale (DL del 21.10.2021 n. 146 convertito dalla Legge n. 215/2021).
Le previsioni normative in commento sono suddivise sulla base del contenuto che le caratterizza e la relativa disciplina IVA è esaminata nell’ambito dei corrispondenti paragrafi della presente circolare:
- operazioni nei confronti di organismi dell’Unione europea per rispondere alla pandemia di COVID-19 (articolo 5, commi 15-bis e 15-ter);
- operazioni effettuate da enti associativi (articolo 5, commi da 15-quater a 15- sexies);
- servizi di trasporto internazionale effettuati da subvettori (articolo 5-septies)
Non imponibilità Iva delle cessioni di beni anti-Covid a Organismi UE
Ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021, recante modifiche alla direttiva 2006/112/CE (Direttiva Iva) in ordine alle esenzioni applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni effettuate in funzione di contrasto alla pandemia di COVID-19, con il decreto fiscale (art. 5 commi 15-bis e 15-ter) si sono apportate modifiche al Dpr n. 633/1972, si prevede la “non imponibilità”:
- a qualunque acquisto di beni o di prestazioni di servizi effettuato dalla Commissione europea, da un’agenzia o da un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, in esecuzione dei compiti conferiti dal diritto unionale al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19 (esclusi gli acquisti di beni e servizi finalizzati alla successiva rivendita o allo svolgimento di ulteriori prestazioni a titolo oneroso);
- per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 (avendo quindi anche efficacia retroattiva).
Tali previsioni sono state recepite con l’articolo 5, comma 15-bis, del d.l. n. 146 del 2021, con cui è stata aggiunta all’articolo 72, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, dopo la lettera c), la lettera c-bis), al fine di ricomprendere fra le operazioni non imponibili ai fini IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate «nei confronti della Commissione europea o di un’agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19».
Sarà cura, pertanto, dei cessionari o committenti informare i cedenti o prestatori in merito alla circostanza che la destinazione degli stessi sia conforme a quanto stabilito dalla norma.
Al fine di rendere non imponibili le operazioni assoggettate a Iva effettuate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale (per le operazioni assoggettate ad IVA prima del 21 dicembre 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021) i soggetti fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell’imposta a suo tempo addebitata, con riferimento a quelle forniture di beni e servizi per le quali siano a conoscenza della destinazione d’uso in coerenza con l’anzidetta norma (ad esempio, quelle per le quali abbiano ricevuto richiesta di restituzione dell’imposta da parte dei cessionari o committenti).
Nello specifico, trova applicazione il comma 2 del citato articolo 26, il quale consente di portare in detrazione, ai sensi dell’articolo 19 del medesimo DPR n. 633 del 1972, l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma del successivo articolo 25.
Laddove il fornitore sia a conoscenza, come sopra descritto, della destinazione dei beni e servizi alle finalità previste dalla norma in commento:
- la data entro cui emettere la nota di variazione in diminuzione deve essere individuata nel termine per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2021 (anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione, consistente nella modifica normativa in commento), ossia entro il 2 maggio 2022;
- la data entro cui esercitare il diritto alla detrazione, invece, deve essere individuata nella data della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o, al più tardi, in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di emissione della nota.
In particolare, se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 2 maggio 2022, la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica IVA relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 2 maggio 2023).
Considerando l’eccezionalità della fattispecie, avente ad oggetto operazioni regolarmente fatturate con IVA, ma divenute retroattivamente non imponibili per espressa previsione normativa, nonché i tempi ristretti entro i quali può essere emessa la nota di variazione in diminuzione, considerato che la norma di cui trattasi è efficace dal 21 dicembre 2021, l'Agenzia chiarisce che:
- il fornitore potrà emettere un’unica nota cumulativa per ciascun cessionario/committente individuato dalla norma, che richiami le singole fatture alle quali si riferisce e le relative somme (si faccia riferimento ai chiarimenti resi con la risposta n. 107 del 16 aprile 2020, relativamente ad un’operazione, con profili di analogia rispetto al caso in rassegna, originariamente fatturata e successivamente venuta meno ex lege in tutto o in parte in relazione al prezzo, per la quale è stata ritenuta “ragionevole l’emissione di un’unica nota di variazione riepilogativa di tutte le operazioni stralciate ex lege”).
- la nota di variazione può essere redatta in modalità semplificata con le indicazioni minime elencate nell’articolo 21-bis del DPR n. 633 del 1972. Si ricorda che tale ultima disposizione non sottopone l’emissione della fattura rettificativa in modalità semplificata ai limiti di valore cui è sottoposta l’emissione della fattura originaria (cfr. circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, parte II, quesito n. 4).