Eredità giacente e vacante: invio dati dei beni ereditari da parte del curatore
Pubblicato in GU n. 201 del 28.08.2022, il Decreto del 22 giugno 2022 n. 128 recante la disciplina dei criteri per l'acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni ereditari vacanti nel territorio dello Stato.
Per beni ereditari vacanti si intendono i beni immobili, le cose mobili, i titoli di credito, le obbligazioni, le partecipazioni societarie, le quote di fondi comuni di investimento e gli altri valori mobiliari, i crediti nonchè i diritti e i beni immateriali, situati nel territorio dello Stato italiano, facenti parte di:
- eredità devolute allo Stato all'esito delle procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile (eredità giacente: il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, in questo caso viene nominato un curatore);
- eredità devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile per le quali non sono state attivate le procedure di cui agli articoli 528 e seguenti del codice civile (eredità vacante: mancanza di altri successibili, e di conseguenza l'eredità è devoluta allo Stato).
Differenza tra eredità giacente ed eredità vacante
Si è in presenza di eredità giacente, dall'apertura della successione, quando vi è incertezza dell’accettazione o presenza dei chiamati all'eredità;
Si è in presenza di eredità vacante quando è accertata l'effettiva mancanza di eredi, di conseguenza l’eredità spetta allo Stato.
Beni derivanti da eredità giacente
Vediamo cosa prevede il Regolamento nei casi di eredità giacente, ovvero di procedimento instaurato ai sensi dell'articolo 528, primo comma, del codice civile.
In questi casi la cancelleria del tribunale che ha disposto la nomina del curatore, comunica all'Agenzia del demanio, entro 10 giorni dalla sua adozione, il provvedimento di nomina del curatore, unitamente ai dati identificativi e al codice fiscale del curatore e del defunto.
Con le medesime modalità la cancelleria del tribunale comunica, sempre entro 10 giorni dalla loro adozione, gli eventuali provvedimenti di revoca e sostituzione del curatore, nonchè la cessazione della curatela per accettazione dell'eredità.
Il curatore dell'eredità giacente, attraverso un sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio, in modalità telematica, trasmette entro 6 mesi dalla nomina, un elenco provvisorio dei beni ereditari contenente i seguenti dati:
- i dati identificativi del curatore e il relativo codice fiscale;
- i dati identificativi del defunto e il relativo codice fiscale;
- il tribunale del circondario in cui si è aperta la successione;
- i dati identificativi dei chiamati all'eredità e i relativi codici fiscali;
- i dati identificativi dei beni immobili, delle cose mobili, dei titoli di credito, dei titoli di Stato, delle obbligazioni, delle partecipazioni societarie, delle quote di fondi comuni di investimento o di altri valori mobiliari, dei diritti e beni immateriali e di ogni altra attivita' ricompresa nella eredita' giacente;
- gli estremi delle trascrizioni o iscrizioni risultanti dai pubblici registri;
- i crediti, l'ammontare delle somme di danaro ed ogni altra attività.
Nel caso di devoluzione dell'eredità allo Stato ai sensi dell'articolo 586 del codice civile, entro 30 giorni dalla chiusura della procedura di eredità giacente, il curatore trasmette all'Agenzia del demanio, l'elenco dei beni ereditari.
Per la ricognizione e gestione dei beni devoluti allo Stato è istituito un apposito sistema di rilevazione dei dati presso l'Agenzia del demanio che assume il ruolo di titolare del trattamento.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la struttura e le caratteristiche funzionali del sistema sono definite dall'Agenzia del demanio d'intesa con i Dipartimenti del tesoro, delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Agenzia delle entrate e il Ministero della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, in modo che il sistema di rilevazione sia operativo entro i successivi sei mesi.
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