Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione

Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere
e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.

Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:

  • i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
    • dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
    • dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:

  • l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
    file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
    di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
    esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
    penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
    l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
    accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
    parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione
  • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
    entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
    svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
    fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
    anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
    confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
    operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
    ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati
  • con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
    nell’ambito del settore legale
    , data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
    fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
    fatture elettroniche
    , le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
    del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo. 

Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

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