Imposta successioni e donazioni: trattamento fiscale del legato di genere
Con la Circolare del 06.07.2023 n. 19, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale del legato di genere, ai fini dell’imposta sulle successioni e
donazioni.
Il legato di genere, vale a dire il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo
l’appartenenza ad un genere, attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.
L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di
denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.
In via preliminare, si osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimonial
Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente
al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.
Nella circolare in oggetto, l'Agenzia fa il punto su diversi aspetti, quali:
- Tipologie di legato
- Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie
- Quadro normativo fiscale
- Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria
- Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie
- Contenzioso pendente.