Limiti retribuzioni minime ai fini INAIL 2022
Con la circolare n. 21 del 16 maggio 2022 INAIL fornisce necessarie istruzioni in merito ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno 2022.
In premessa viene ricordato che i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata
- l’ammontare delle retribuzioni.
Inoltre va tenuto conto che la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
- retribuzione effettiva
- retribuzione convenzionale e
- retribuzione di ragguaglio
Questo l'indice della circolare. Gli allegati con le tabelle riassuntive sono scaricabili QUI
1.PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.
Premessa
1.1 Retribuzione effettiva – minimale giornaliero per la
generalità dei lavoratori dipendenti
1.1.1 Minimale contrattuale
1.1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
1.2 Limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
1.2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita
1.3 Retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero
1.3.1 Operai agricoli
1.3.2 Trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali
1.3.3 Assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana
1.3.4 Indennità di disponibilità previste per il contratto di lavoro intermittente
1.4 Retribuzioni convenzionali
1.4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
1.4.2 Limiti minimi di retribuzione giornaliera – anno 2022
1.4.3 Retribuzioni convenzionali della pesca marittima (legge n. 413/1984)
1.4.4 Lavoratori a domicilio
1.5 Retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale
1.5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita
1.5.2 Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile
1.5.3 Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali – non cooperative – di cui alla legge n. 84/1994
1.5.4 Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi
1.5.5 Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 2
1.5.6 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere stabilite a livello provinciale
1.6 Retribuzioni convenzionali stabilite con legge
1.6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
1.6.2 Lavoratori con contratto part time
1.6.3 Lavoro ripartito
1.6.4 Lavoratori dell’area dirigenziale
1.6.5 Lavoratori autonomi – Riders
1.7 Retribuzione di ragguaglio
1.8 Lavoratori parasubordinati
1.9 Sportivi professionisti dipendenti
1.10 Lavoratori dello spettacolo autonomi
2. SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
Premessa
2.1 Titolari di imprese artigiane, soci di società fra artigiani lavoratori, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano
2.2 Facchini, barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto
2.3 Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo
2.4 Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)
2.5 Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogniordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnicoscientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro (T.u. 1124/1965,art. 4, n. 5)
2.6 Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio (T.u. n. 1124/1965, art. 4, n. 5)
2.7 Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi
2.8 Soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
2.9 Allievi dei corsi di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (Allievi IeFP)
2.10 Percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (PUC)