Permesso soggiorno lavoratori stranieri qualificati: in GU il decreto

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2023 il Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 recante l' Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

Il decreto interviene con modifiche sulla disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286,( Carta blu UE)  in particolare all'art. 27 quater. 

Requisiti permesso di soggiorno  lavoratori stranieri qualificati

Fra le varie modifiche si  stabilisce che 

 L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre  mesi e' consentito, al di fuori delle quote   di ingresso stabilite con DPCM,   ai lavoratori stranieri che intendono svolgere prestazioni  lavorative come lavoratori autonomi o collaboratori  in presenza dei seguenti requisiti :

        a) del titolo di istruzione superiore  di  livello  terziario  rilasciato  dall'autorita'  competente  nel  paese  dove   e'   stato  conseguito per  percorso di  istruzione

superiore  di  durata  almeno  triennale  o  di  una   qualificazione  professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o  corrispondente  almeno  al  livello  6  del  Quadro  nazionale  delle  qualificazioni di cui al decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali  dell'8  gennaio  2018,  

        b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6  novembre  2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni

regolamentate; 

        c) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da  almeno  cinque  anni   di   esperienza   professionale   di   livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di  livello  terziario,  pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di  lavoro o all'offerta vincolante; 

        d) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita  nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per  quanto  riguarda  dirigenti  e  specialisti  nel  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  di  cui  alla

classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»; 

Restano esclusi gli stranieri:  

a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  o  in attesa di una decisione su tale richiesta;

b) che soggiornano in quanto ((richiedenti la)) protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti ((, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies));

h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi  del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

Permesso di soggiorno  adempimenti datore di lavoro  e novità

E' previsto inoltre che il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda deve indicare

  •  la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti  sopracitati ( non piu 12 mesi)
  • il titolo di istruzione
  • l'importo della retribuzione  annuale, che    non  deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti  collettivi  nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale, e comunque  non  inferiore  alla  retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»; 

In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di  lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro  dell'impiego  competente la disponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi  un  cittadino  di  paese terzo gia' titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai  fini  dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»; 

 Per questi lavoratori il permesso  di soggiorno è'  rilasciato dal  Questore  il  permesso  di   soggiorno   entro   trenta   giorni dall'avvenuta comunicazione. In attesa del permesso il lavoratore puo svolgere attività lavorativa

ATTENZIONE  I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione il parere  si intende acquisito.

Lavoratori stranieri qualificati: interventi del Ministero del lavoro  

 Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta  vi siano variazioni: 

        a) il fattore  per  determinare  l'importo  della  soglia  di retribuzione annuale; 

        b) l'elenco delle  professioni  alle  quali  si  applica  una  soglia di retribuzione piu' bassa; 

        c) un elenco delle attivita' professionali consentite; 

        d) informazioni relative alla verifica della  situazione  del mercato del lavoro.

Il ministero inoltre  effettua,  ogni  due  anni,  una  consultazione   pubblica   con   le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco  delle  professioni  contenute  nell'allegato   I   della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  20  ottobre  2021,  tenuto  conto  dell'evoluzione  del  mercato  del lavoro e  redige, con  cadenza  quadriennale,   una relazione avente ad oggetto l'applicazione  della direttiva.

Allegati: