Ravvedimento speciale 2024: novità e termini di regolarizzazione
Con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sull'estensione del ravvedimento speciale per l'anno d'imposta 2022 e sulla riapertura dei termini per gli anni d'imposta 2021 e precedenti.
In particolare vengono illustrate le disposizioni stabilite dal decreto Milleproroghe n. 215/2023 che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, dal decreto legge n. 39 del 2024, che stabiliscono la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.
Estensione del Ravvedimento Speciale per l'anno d'imposta 2022
Viene estesa l'applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2022 (articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe) che permette ai contribuenti di regolarizzare le violazioni pagando una sanzione ridotta pari a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.
Il versamento delle somme può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 o in quattro rate di pari importo, con interessi del 2% annuo sulle rate successive alla prima.
La regolarizzazione si perfeziona con il versamento della somma dovuta o della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità o omissioni entro la stessa data.
Riapertura dei termini per gli anni d'Imposta 2021 e precedenti
Vengono riaperti i termini per la regolarizzazione delle violazioni relative agli anni d'imposta 2021 e precedenti (articolo 7, comma 7, del Decreto-legge n. 39/2024).
I contribuenti che non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023 possono ora regolarizzare le loro posizioni entro il 31 maggio 2024, pagando le somme dovute in un'unica soluzione o versando cinque delle otto rate previste dalla legge di bilancio 2023.
Le restanti tre rate dovranno essere pagate entro il:
- 30 giugno,
- 30 settembre
- e 20 dicembre 2024, con interessi del 2% annuo.
Modalità di calcolo degli importi dovuti
Per il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2024, i contribuenti devono versare:
- l'importo del tributo;
- gli interessi di ravvedimento calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
- la sanzione ridotta a un 1/18 del minimo edittale.
In caso di pagamento rateale (ad esempio cinque rate al 31 maggio 2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), sono dovuti:
- alla data del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024):
- un importo pari a 5/8 del tributo;
- un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
- un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
- alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):
- un importo pari a 1/8 del tributo;
- un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
- un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
- l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2% annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.