Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto: il testo in GU

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2024 n. 222 il Decreto Ministeriale del 17 settembre 2024, n. 133 che introduce modifiche significative al regolamento per la nautica da diporto, con particolare riferimento all'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Il decreto mira a semplificare i procedimenti amministrativi e a migliorare la gestione del settore, coinvolgendo anche importanti innovazioni in ambito tecnologico. In breve sintesi alcune delle novità introdotte.

Semplificazione amministrativa e ATCN

Una delle novità più rilevanti riguarda l'introduzione dell'Archivio Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN), che sostituisce il tradizionale registro delle imbarcazioni, accessibile tramite lo Sportello Telematico del Diportista (STED), centralizza le informazioni relative alle unità da diporto, consentendo una gestione più rapida e trasparente delle pratiche amministrative.

Licenza di navigazione e uso commerciale

Il decreto introduce nuove disposizioni per il rinnovo della licenza di navigazione e semplifica le modalità per ottenere duplicati in caso di smarrimento o deterioramento.

Vengono aggiornate anche le normative per l'uso commerciale delle imbarcazioni.

I proprietari o gli armatori devono presentare specifici documenti, tra cui la licenza di navigazione e il certificato di iscrizione al registro delle imprese, per poter adibire l'imbarcazione a usi commerciali, come il noleggio.

In particolare, l'articolo 24 prevede le seguenti disposizioni:

  • Domanda per l'uso commerciale: Il proprietario, l'utilizzatore in locazione finanziaria o l'armatore dell'imbarcazione che intende utilizzarla a fini commerciali deve presentare una domanda a uno STED (Sportello Telematico del Diportista).
  • Documentazione richiesta: La domanda per l'abilitazione all'uso commerciale deve essere accompagnata da:
    • Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure una dichiarazione sostitutiva di certificazione. Da questo certificato deve risultare che l'impresa individuale o la società richiedente ha, tra le proprie attività, quelle commerciali previste dal Codice della nautica da diporto.
    • Licenza di navigazione dell'imbarcazione o della nave da diporto che si intende adibire a uso commerciale.
    • Nel caso di noleggio con conducente, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla provincia, città metropolitana o provincia autonoma competente, oppure una copia della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
  • Modifiche o mutamenti: In caso di cambiamento del proprietario, dell'utilizzatore o dell'armatore, l'interessato deve presentare una nuova domanda per l'annotazione dell'uso commerciale oppure richiedere la cancellazione dell'annotazione precedentemente eseguita.

In sintesi, l'articolo 24 regola in maniera dettagliata le procedure per la trasformazione di un'imbarcazione da diporto in un mezzo adibito ad attività commerciali, specificando la documentazione necessaria e i passaggi da seguire per l'iscrizione o l'eventuale modifica delle informazioni commerciali.

Nautica sociale

Un altro aspetto innovativo è l'introduzione della nautica sociale (prevista dall'articolo 2-bis del Codice della Nautica), un insieme di norme volte a promuovere l'accesso alla nautica anche da parte di associazioni e privati con limitate risorse economiche. Le imbarcazioni appartenenti alla nautica sociale potranno usufruire di agevolazioni tariffarie, come una riduzione del 30% sulle tariffe per i servizi in banchina nelle strutture dedicate alla nautica da diporto.

In particolare, l'articolo 24-ter disciplina l'individuazione delle aree portuali e degli specchi acquei da destinare con priorità alle unità appartenenti alla nautica sociale. L'autorità competente deve individuare le zone per l'ormeggio e per lo stazionamento delle imbarcazioni, incluse quelle a secco, e predisporre scivoli pubblici per la messa in acqua e aree di sosta per i carrelli. 

Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:

  • la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666; 
  • il complesso delle attività finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di età non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalità.

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