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Riforma fiscale: Dlgs di revisione della disciplina doganale pubblicato in GU

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 03.10.2024 il Decreto legislativo del 26 settembre 2024 n. 141 contenente disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 11 e articolo 20, commi 2 e 3 della Legge n. 111 del 09.08.2023).

In breve sintesi, vediamo alcune delle disposizioni contenute nel testo in vigore dal 4 ottobre.

Diritti doganali e diritti di confine

L’articolo 27 definisce diritti doganali, tutti quei diritti che vengono riscossi dall’Agenzia, in forza dei vincoli che derivano dall’ordinamento unionale o da altre disposizioni di legge. Viene inoltre specificato che, tra i diritti doganali, sono diritti di confine:

  • i dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale,
  • i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione,
  • i diritti di monopolio,
  • le accise,
  • l’imposta sul valore aggiunto 
  • e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato.

Rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l’imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.

La rappresentanza doganale

Per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza. Questo ruolo viene regolato dettagliatamente nell'articolo 31.

Requisiti e condizioni per esercitare la rappresentanza

  • Contratto di mandato: il rappresentante doganale opera in base a un contratto stipulato con il mandante.
  • Abilitazione: per poter esercitare la rappresentanza diretta, il soggetto deve ottenere l'abilitazione da parte dell'Agenzia delle Dogane, che richiede il rispetto di requisiti come l'assenza di condanne penali e di violazioni gravi della normativa fiscale e doganale.
  • Professionalità e competenze: il rappresentante deve avere competenze specifiche nel settore doganale, garantite dall'iscrizione all'albo degli spedizionieri doganali o dall'autorizzazione come Centro di Assistenza Doganale (CAD) o Operatore Economico Autorizzato (AEO).

Sanzioni amministrative

L'Articolo 96 del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, regola le sanzioni amministrative in ambito doganale, in particolare prevede:

  • Sanzione principale: chiunque commette violazioni doganali (articoli da 78 a 83) è soggetto a una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, con un minimo di 2.000 euro. Per le violazioni dell'articolo 79, la sanzione minima è di 1.000 euro.
    Le violazioni doganali elencate agli articoli da 78 a 83 riguardano principalmente casi di contrabbando e altre infrazioni gravi. Ecco una sintesi delle principali violazioni:
    • Articolo 78 – Contrabbando per omessa dichiarazione
    • Articolo 79 – Contrabbando per dichiarazione infedele
    • Articolo 80 – Contrabbando nel movimento delle merci
    • Articolo 81 – Contrabbando nei depositi e negli spazi doganali
    • Articolo 82 – Altre violazioni in materia di contrabbando
    • Articolo 83 – Violazioni legate al regime delle franchigie doganali
  • Sanzione ridotta: se i maggiori diritti di confine dovuti non superano il 3% di quelli dichiarati, la sanzione viene ridotta di un terzo.
  • Esenzione dalla sanzione: nessuna sanzione viene applicata se l'importo dei diritti di confine dichiarati è pari o superiore a quello accertato.
  • Casi di aggravamento: la sanzione può essere aumentata se:
    • sussistono circostanze aggravanti come elencate nell'articolo 88.
    • l'importo dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti supera i 10.000 euro.
      In sintesi, l'articolo 96 prevede un regime sanzionatorio progressivo e proporzionato basato sull'entità delle violazioni e sul valore dei diritti di confine coinvolti.

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