Accise elettroniche: le dogane fissano regole e calendario per adempiere
Con determinazione Direttoriale n. 83362 del 10 febbraio scorso le Dogane hanno precisato che gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare i dati contabili esclusivamente in forma telematica.
Pertanto, gli esercenti depositi commerciali dovranno inviare telematicamente entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento i seguenti dati:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo,
nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime, dei semilavorati e degli altri prodotti energetici detenuti nel deposito.
Il suddetto, adempimento inizierà a decorrere dal 1° giugno 2023; nelle more, il destinatario registrato continua a trasmettere i dati di contabilità con frequenza mensile, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento.
Gli esercenti un deposito commerciale di prodotti energetici, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi, trasmetteranno (i dati di cui sopra) con cadenza mensile, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento.
Dal 1 gennaio 2023 rimane l’obbligo di inviare i dati contabili da parte degli:
- esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, che trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento;
- operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, che trasmettono i dati relativi alle contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio.
Tuttavia, in ragione del fatto che i soggetti di cui al punto 1 e 2 effettuano la trasmissione dei dati contabili annualmente, effettueranno il primo invio entro il 31 gennaio 2024.
Per il i soggetti di cui al punto 3, il primo invio dei dati di contabilità verrà effettuato entro l’ 8 giugno 2023.
In questo ultimo caso, i dati inviati sono riferiti, oltre che al mese di riferimento, anche distintamente a ciascun mese anteriore con decorrenza dal mese di gennaio 2023
Effettueranno il primo invio dei dati di contabilità entro il 10 giugno 2023:
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi.