Adempimenti IVA per ODV e APS: quali sono
Le ODV e le APS che adottano il regime forfettario previsto dalla legge n 190/2014 hanno precisi adempimenti da rispettare ai fini IVA pur godendo di diversi esoneri.
Ricordando che dal 1 gennaio è entrata in vigore la fatturazione elettronica anche per i soggetti in regime forfettario, a prescindere dal volume di affari, occorre precisare quali obblighi ricadano ai fini IVA su tali enti associativi, e a quali esoneri abbiano diritto.
Le ODV e le APS con ricavi commerciali annui non superiori a 65.000 euro, pur godendo di un regime semplificato, dovranno numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, nonché certificare i corrispettivi e conservare i relativi documenti.
La certificazione dei corrispettivi specifici e l'emissione delle fature dovranno avvenire con modalità telematiche.
Ricordiamo che l'agenzia delle Entrate con la Circolare n 5/2022 aveva gia chiarito nel dettaglio le regole da rispettare da ODV e APS a decorrera dal 1 gennaio 2024, vediamoli.
Adempimenti IVA per ODV e APS con rivaci commerciali < 65mila euro
Le Entrate, con Circolare ADE n 5/2022 ha chiarito che, qualora le disposizioni del codice del Terzo settore (CTS) riguardanti il trattamento fiscale di:
- organizzazioni di volontariato (OdV),
- associazioni di promozione sociale (APS) ,
non avessero ancora trovato applicazione al 31 gennaio 2023, a partire dal 1 gennaio 2024, le OdV e le APS che nel periodo d’imposta precedente avessero conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 65.000 usufruiranno, ai soli fini dell’IVA, della disciplina prevista per i contribuenti del regime c.d. “forfetario” previsto dalla legge n. 190 del 2014.
Tali entri pertanto:
- emetteranno fattura senza addebitare l’IVA in via di rivalsa e non potranno detrarre l’IVA sulle fatture di acquisto;
- saranno esonerati dagli obblighi di versamento dell’IVA, di presentazione della dichiarazione IVA e delle relative comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
- saranno tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Resta fermo, per gli stessi, l’obbligo di:
- numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali,
- nonché di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.