Agevolazioni PMI: fissati i criteri di accesso per Confidi
Con Decreto MIMIT del 9 dicembre 2022 pubblicato in GU n 26 del 1 febbraio 2023 si fissano condizioni e criteri per la concessione da parte dei confidi di finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
In particolare, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 10-bis, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, che riconoscono ai confidi la possibilità di utilizzare le risorse erogate ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, per concedere,
- oltre a garanzie e nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile,
- finanziamenti agevolati a PMI operanti in tutti i settori economici,
il decreto individua, al Capo II, condizioni e criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al citato comma 1, nonchè, al Capo III, specifici requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi minori devono soddisfare per concedere i predetti finanziamenti.
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Finanziamenti agevolati per PMI da Confidi: chi può richiederli
Viene specificato che, beneficiari dell’intervento sono le piccole e medie imprese (PMI) operanti su tutto il territorio nazionale e in tutti i settori di attività economica.
Ai fini dell’accesso all’intervento pubblico le suddette PMI devono:
- risultare iscritte al Registro delle imprese;
- risultare classificate di micro, piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e tenuto conto delle indicazioni operative riportate nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in stato di scioglimento o liquidazione.
Finanziamenti agevolati per PMI da Confidi: cosa sono
A valere sulle risorse erogate in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, i confidi possono concedere, alle PMI operanti in tutti i settori economici, finanziamenti agevolati aventi le seguenti caratteristiche:
a) l'importo del finanziamento agevolato, ove erogato dai confidi minori, non è superiore a euro 100.000,00
b) la quota parte del finanziamento agevolato concesso non è superiore all'ottanta per cento dell'importo del finanziamento;
c) sono regolati a un tasso di interesse pari a zero;
d) Il limite massimo del credito erogabile a valere sulle risorse pubbliche per singola PMI beneficiaria è pari al cinque per cento dell'ammontare delle risorse assegnate al confidi.
Si stabilisce che la quota residua non inferiore al venti per cento dell'importo del finanziamento, deve essere concessa a valere su risorse proprie del confidi, per le quali il confidi non può avvalersi di strumenti di mitigazione del rischio a valere su risorse pubbliche.
Ai fini della concessione dei finanziamenti è fatto obbligo ai confidi di procedere rispettando l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle PMI.
I confidi sono tenuti, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ad adempiere agli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni e ad assicurare il rispetto dei criteri e dei principi generali dell'attività amministrativa.
Attenzione al fatto che, l'erogazione del finanziamento è condizionata alla verifica della regolarità contributiva della PMI beneficiaria, attraverso l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Obblighi di monitoraggio di Confidi
I confidi sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, nell'ambito della relazione di monitoraggio i dati e le informazioni relativi ai finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 3 e, in particolare:
a) l'elenco delle PMI beneficiarie, nell'anno di riferimento, con le principali informazioni anagrafiche e la relativa probabilità di insolvenza (PD) di ingresso;
b) il numero e l'importo dei finanziamenti concessi ed erogati, nell'anno di riferimento, alle PMI beneficiarie, con evidenza, per ciascun finanziamento, della quota a valere su risorse proprie del confidi e del relativo tasso di interesse applicato per la remunerazione del rischio, della commissione richiesta a copertura dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria, della durata e della periodicità di rimborso delle rate e dell'importo dell'agevolazione concessa in termini di ESL;
c) eventuali inadempimenti delle PMI beneficiarie, quali il mancato pagamento parziale o totale delle rate;
d) eventuali insolvenze registrate;
e) eventuali recuperi effettuati,
f) ogni ulteriore informazione significativa ai fini del monitoraggio delle attività svolte dal confidi nell'ambito della concessione di finanziamenti agevolati
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