Aiuti di stato: restituzione importi eccedenti il massimale. I codici tributo

Con Risoluzione n 35 del 5 luglio si istituiscono i codici tributo per la restituzione dell’importo degli aiuti eccedente il massimale spettante di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dell’11 dicembre 2021

Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ha disciplinato le modalità per fruire delle nuove soglie di cui alla sezione 3.1 e di avvalersi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19», al fine di garantire il monitoraggio e il controllo degli aiuti previsti dalle disposizioni ivi indicate. 

In particolare, l’articolo 4 del decreto ministeriale ha previsto che, in caso di superamento dei massimali stabiliti ai commi 1 e 2 dell’articolo 2 dello stesso decreto, l'importo dell'aiuto eccedente il massimale spettante è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022, emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5, e dell’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale sono state disciplinate, tra l’altro, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli aiuti in caso di superamento dei massimali sopra richiamati. Leggi anche Aiuti di Stato pronto il modello per comunicare i sostegni ricevuti

Viene stabilito che le somme da restituire sono versate con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.

Tanto premesso, per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali in parola, nonché il versamento dei relativi interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), si istituiscono i seguenti codici tributo:

  • “8174” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”;
  •  “8175” denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: – nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento; – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati: – nel campo “tipo”, la lettera “R”; – nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “TABELLA AIUTI” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework; – nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione; – nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”; – nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato

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