Antiriciclaggio: nuovi indicatori UIF

Viene pubblicato in GU n 121 del 25 maggio il Provvedimento del 12 maggio della Banca D'Italia con gli indicatori di anomali della UIF Unità di informazione finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024

Il  provvedimento è rivolto:

  • agli intermediari bancari e finanziari, 
  • agli altri operatori finanziari, 
  • ai professionisti,  
  • agli operatori non finanziari, 
  • ai prestatori di  servizi di gioco e  ai soggetti operanti nella gestione di  strumenti  finanziari  come individuati dall'art. 3, commi 2, 3, 4, 5,  6,  7  e  8 del  decreto antiriciclaggio,
  • nonché agli operatori di cui all'art. 1,  comma  1, lettera n), del decreto compro oro (in breve «destinatari»). 

Al fine di agevolare i  destinatari nell'individuazione  delle operazioni sospette, si  forniscono  in allegato al presente provvedimento 34 indicatori di anomalia.

Ciascun indicatore è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell'indicatore di riferimento.

I riferimenti, presenti nell'indicatore, a circostanze 

  • oggettive quali, ad esempio, la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione 
  • soggettive quali, ad  esempio, la coerenza con il profilo  del  cliente  seppure  non  specificamente espressi, si intendono sempre richiamati nei relativi sub-indici.

I destinatari selezionano gli  indicatori  rilevanti  alla  luce della concreta attività svolta

Per ciascun indicatore  individuato, i destinatari selezionano altresì i  relativi  sub-indici  rilevanti nell'ambito della medesima attività

I destinatari  considerano  gli indicatori e i sub-indici selezionati nell'ambito  delle  valutazioni svolte ai sensi dell'art. 35 del decreto antiriciclaggio.

Le circostanze descritte negli  indicatori  e  nei  relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate  da specifiche esigenze  rappresentate  dal  soggetto  cui è riferita l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

I destinatari valutano compiutamente le informazioni e  la documentazione raccolte sul profilo di  rischio  del  cliente  e nel corso  dell'adempimento  degli  obblighi  di  adeguata  verifica  e conservazione, nonché  le  eventuali  ulteriori informazioni disponibili in virtu' dell'attività svolta. 

Al fine di rilevare operazioni sospette i destinatari utilizzano altresì i modelli e  gli  schemi  rappresentativi di comportamenti anomali emanati dalla UIF, ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007. 

Ricordiamo che con Informativa del 16 maggio il CNDCEC già informava del fatto che la UIF Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia ha emanato nuovi indicatori di anomali per l'antiriciclaggio.

La nota dei Commercialisti sottolineava come il Provvedimento sia frutto di un intenso processo di concertazione che ha visto il CNDCEC impegnato per garantire la più ampia tutela possibile dei propri Iscritti ed ha portato all’accoglimento di diverse proposte di emendamento, tra le quali, specifica la nota: 

  • non richiamare l’opportunità di “tenere evidenza” delle valutazioni svolte rispetto ad eventuali giustificazioni dell’operatività rilevata; 
  • evidenziare ancor più di prima la natura esemplificativa degli indicatori, la non significatività del sospetto quando l’operatività esemplificata negli indicatori/sub-indici è altrimenti giustificabile, nonché la richiesta ai soggetti obbligati di valutare tutte le informazioni disponibili senza che per questo gli siano richieste indagini estranee alla concreta attività svolta; 
  • non richiedere ai soggetti obbligati indagini estranee alla concreta attività svolta; 
  • espungere dagli articoli del Provvedimento e dal disclaimer ogni riferimento ad obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
Allegati: