Autoimprenditorialità agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

Pubblicato in GU n 86 del 12 aprile il DM 23 febbraio con Misure in favore dell'autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura. Si tratta in particolare dlle misure previste dal decreto  legislativo  21 aprile  2000,  n. 185, recante «Incentivi   all'autoimprenditorialità  e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della  legge  17 maggio  1999, n. 144 con soggetto gestore della misura ISMEA che gestirà l'istruttoria delle domande.

Autoimprenditorialità in agricoltura: i beneficiari degli aiuti 2024

Con il decreto si individuano i beneficiari delle agevolazioni previste dall'art.  10,  comma  1,  del  decreto legislativo n 185/2000 e in praticolare, gli aiuti si applicano:

  • a) alle microimprese e piccole  e  medie  imprese  come  definite nell'allegato I del regolamento UE n 2472/2022, in qualsiasi forma costituite, che subentrino nella  conduzione  di  un'intera  azienda agricola, esercitante esclusivamente l'attivita' agricola  ai  sensi  dell'art. 2135 del codice civile da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione  e  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo o  il  consolidamento dell'azienda  oggetto  del  subentro, attraverso  iniziative  nei  settori   della   produzione   e   della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    • i. essere costituite da non piu' di  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni;
    • ii. esercitare esclusivamente  l'attivita'  agricola  ai  sensi dell'art. 2135 del codice civile;
    • iii. essere amministrate e  condotte  da  un  giovane  di  eta' compresa  tra  i  18  ed  i  41  anni  non compiuti  alla  data   di presentazione della  domanda  o  da  una  donna,  in  possesso  della qualifica di imprenditore agricolo  professionale  o  di  coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola alla data  di  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni, ovvero, nel caso di societa', essere composte,  per  oltre  la  meta' delle  quote  di  partecipazione,   ed   amministrate,   da   giovani imprenditori agricoli di eta' compresa tra i  18  e  i  41  anni  non compiuti alla data di presentazione della domanda  o  da  donne,  in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o  di coltivatore diretto come risultante  dall'iscrizione  nella  gestione previdenziale agricola alla  data  di  delibera  di ammissione  alle agevolazioni;
    •  iv. essere gia' subentrate, anche a titolo successorio, da  non piu' di sei mesi alla data  di  presentazione  della  domanda,  nella conduzione dell'intera azienda agricola, ovvero subentrare entro  tre mesi dalla  data  della  delibera  di  ammissione  alle  agevolazioni mediante un atto di cessione d'azienda;
            v. avere sede operativa nel territorio nazionale;
  • b) alle micro-imprese e piccole e medie  imprese,  come  definite nell'allegato I del  regolamento,  che  presentino  progetti  per  lo sviluppo  o  il  consolidamento  di  iniziative  nei  settori   della produzione e della trasformazione e commercializzazione  di  prodotti agricoli, attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Tali imprese devono essere in  possesso  dei requisiti di cui al comma 1, lettera  a),  punti  ii,  iii  e  v  del presente articolo da almeno due anni. 

Autoimprenditorialità in agricoltura: le regole per gli aiuti 2024

Il decreto specifica che per la realizzazione dei progetti:

  • sono concessi mutui agevolati, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del  periodo di preammortamento e di importo non superiore  al sessanta per cento della spesa ammissibile, 
  • nonche' un contributo a fondo  perduto  fino al trentacinque percento della spesa ammissibile. 

Per le  iniziative nel settore della produzione  agricola  il  mutuo  agevolato  ha  una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non  superiore  a quindici anni.
I  progetti  finanziabili non  possono  prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, I.V.A. esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  • a) miglioramento del rendimento e  della  sostenibilita'  globale dell'azienda agricola, in  particolare  mediante  una  riduzione  dei costi di produzione o  il  miglioramento  e  la  riconversione  della produzione;
  • b) miglioramento  dell'ambiente  naturale,  delle  condizioni  di igiene o del benessere  degli  animali,  purche'  non  si  tratti  di investimento  realizzato  per  conformarsi  alle  norme   dell'Unione europea;
  • c) realizzazione e miglioramento  delle  infrastrutture  connesse allo    sviluppo,    all'adeguamento    ed    alla   modernizzazione dell'agricoltura,  compresi  l'accesso  ai   terreni   agricoli,   la ricomposizione e  il  riassetto  fondiari, l'efficienza  energetica, l'approvvigionamento di energia sostenibile e il risparmio energetico e idrico;
  • d) contributo alla mitigazione e all'adattamento  ai  cambiamenti climatici, anche attraverso la riduzione delle  emissioni  di  gas  a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio,  nonche' promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica;
  • e) contributo alla bioeconomia circolare sostenibile e promozione dello sviluppo sostenibile e di un'efficiente gestione delle  risorse naturali come  l'acqua,  il  suolo  e  l'aria,  anche  attraverso  la riduzione della dipendenza chimica;
  • f) contributo ad arrestare e invertire la perdita di biodiversita', migliorare i servizi  ecosistemici  e  preservare  gli habitat  e i paesaggi.

I progetti non  possono  essere  avviati  prima  della  data  di presentazione della domanda per la concessione delle agevolazioni.

Autoimprenditorialità in agricoltura: spese ammissibili 2024

Per  la  realizzazione  del  progetto  sono  ammissibili  alle agevolazioni le seguenti spese:

  • a) studio di fattibilita', comprensivo dell'analisi di mercato;
  • b) opere agronomiche e di miglioramento fondiario;
  •  c) opere edilizie per la costruzione ed il miglioramento di  beni immobili;
  • d) oneri per il rilascio della concessione edilizia;
  • e) acquisto di  macchinari  ed  attrezzature  nuovi  di  fabbrica compresi impianti ed allacciamenti;
  • f)  servizi  di  progettazione  quali  onorari   di   architetti, ingegneri e consulenti connessi alle spese di cui alle lettere b e c;
  • g) beni pluriennali come  costi  di  acquisto  e  di  sviluppo  o diritti d'uso di programmi informatici, cloud e  soluzioni  simili  e acquisizione  di  brevetti,  licenze,  diritti  d'autore   e   marchi commerciali, acquisto di piante pluriennali;
  • h) per  il  settore  della  produzione  agricola  primaria,  sono inoltre ammissibili:
    • i. i  costi  per  investimenti  non  produttivi  connessi  agli obiettivi specifici  di  carattere  ambientale  e  climatico  di  cui all'art. 3, comma 2, lettere d), e) e f), del presente decreto;
    • ii. i costi per  investimenti  in  materia  di  irrigazione,  a condizione che siano rispettate le condizioni  di  cui all'art.  14, paragrafo 6, lettera f) del regolamento e che, nel bacino idrografico in  cui  vengono  realizzati  gli  investimenti,  sia  assicurato  un contributo destinato al recupero dei  costi  dei  servizi  idrici  da parte  del settore  agricolo,  cosi'  come  previsto  dall'art.   9, paragrafo  1,  secondo  comma,  primo   trattino,   della   direttiva 2000/60/CE, tenendo  conto  delle  conseguenze  sociali,  ambientali, economiche del recupero e delle condizioni geografiche  e  climatiche della regione o delle regioni interessate;
    • iii. i costi per investimenti legati alla produzione, a livello dell'azienda agricola, di energia da fonti rinnovabili, a  condizione che gli impianti di produzione mirano solo a soddisfare il fabbisogno energetico del beneficiario e la loro capacita' produttiva non supera il consumo medio annuo combinato  di  energia  termica  ed  elettrica dell'azienda agricola,  compreso  quello  familiare.  La  vendita  di energia elettrica alla rete e' consentita purche' sia  rispettato  il limite  di   autoconsumo   medio   annuale.   Gli   investimenti   in infrastrutture per la produzione di energie rinnovabili che consumano o  producono  energia  devono  rispettare   le   norme   minime   per l'efficienza energetica, ove tali norme esistano a livello nazionale.

I costi relativi allo studio di fattibilita' di cui alla lettera a) del precedente comma 1 sono ammissibili nella misura del  due per cento  del  valore  complessivo  dell'investimento   da   realizzare; inoltre, la somma dei costi relativi allo studio  di  fattibilita' e degli altri costi generali di cui  alla  lettera  f)  del  precedente comma 1, e' ammissibile complessivamente entro il limite del  dodici per cento dell'investimento da realizzare.

I costi relativi alle spese di cui alle lettere b), c) e d)  del precedente comma  1  sono  ammissibili  nella  misura  del cinquanta percento del valore complessivo dell'investimento da realizzare.

I costi  relativi  a  opere  agronomiche  e  di  miglioramento fondiario sono ammissibili per i  soli  progetti  nel  settore  della produzione agricola primaria.

Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e  della commercializzazione dei prodotti agricoli, l'acquisto di terreni e' ammissibile  solo  in misura non superiore al dieci per cento dei costi ammissibili  totali dell'intervento da realizzare.
La potenzialita' dei nuovi impianti di trasformazione  non  deve essere superiore al  cento  per  cento  della  capacita' produttiva, stimata a regime, dell'azienda agricola oggetto dell'intervento.
Non sono ammissibili i costi sostenuti per la costruzione  o  la ristrutturazione di fabbricati rurali non strettamente  connessi con l'attivita' prevista dal progetto.
Per i costi di investimento relativi al settore della produzione agricola primaria, non possono essere concessi aiuti per:

  • a) acquisto di diritti all'aiuto;
  • b) acquisto e impianto di piante annuali;
  • c) lavori di drenaggio;
  • d) acquisto di animali.

Gli  investimenti  per  la  produzione  primaria   e   per   la trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del trattato, che richiedono una valutazione d'impatto  ambientale, ai sensi della direttiva 2011/92/UE  del Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 13 dicembre 2011, sono ammissibili solo se il  progetto di investimento sia  stato oggetto  di  tale  valutazione  ed  abbia ricevuto l'autorizzazione  prima  della  data  di  concessione  degli aiuti.

Non saranno concessi  aiuti  per  investimenti  realizzati  per conformarsi alle norme dell'Unione europea. I  beni  di investimento agevolabili  devono  essere  nuovi  di  fabbrica.  Non  sono  inoltre considerati costi ammissibili:

  • a. il capitale circolante;
  • b. il cablaggio per reti di dati al  di  fuori  della  proprieta' privata;
  • c. i costi di sostituzione di  beni  preesistenti,  i  lavori  in economia, e le spese per l'I.V.A.

Non  sono  ammessi  investimenti  per  impianti  legati   alla produzione  di  biocarburanti  e  investimenti  in  impianti  la  cui finalita' principale e' la produzione di elettricita' a partire dalla biomassa nonche' in impianti per la produzione di bioenergia.

Autoimprenditorialità in agricoltura: le domande 2024

Il decreto prevede che le domande di ammissione alle agevolazioni  devono  indicare  il nome  e  le  dimensioni dell'impresa,  specificando  il   requisito soggettivo di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  punto  3  del presente  decreto, la descrizione  e  l'ubicazione  del   progetto, l'elenco  delle  spese  ammissibili  e  l'importo  del  finanziamento necessario per la  realizzazione  del  progetto  e  devono   essere presentate a ISMEA secondo le  modalita'  indicate  nelle  istruzioni applicative di cui al successivo art. 14.
Sulla base delle informazioni  contenute  nella  domanda,  ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal  presente  decreto,  nonche'  la  sostenibilita'  finanziaria  ed economica dell'iniziativa.
Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti, ISMEA puo' utilizzare informazioni aggiuntive  acquisite  presso  le Camere  di commercio, le pubbliche amministrazioni, gli ordini  professionali  e altri soggetti incaricati della tenuta di registri od elenchi.
Il  procedimento  istruttorio  deve  essere  concluso  entro  il termine di sei mesi dalla data di ricevimento  della  domanda ovvero dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta. 

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