Avviso di accertamento contraddittorio: è considerato nullo, vediamo perché
La Corte di Cassazione con ordinanza n. 13620 del 17 maggio statuisce che l'avviso di accertamento non può essere supportato da una motivazione contraddittoria poiché va garantita al contribuente la certezza degli elementi a fondamento delle ragioni della pretesa.
L'accertamento basato su motivazione contrastante è nullo.
Viene specificato che: "Questa Corte, in proposito, ha più volte evidenziato che l'avviso di accertamento non può essere supportato da motivazione contraddittoria, poiché in tal caso esso non consente al contribuente di avere certezza degli elementi fondanti le ragioni della pretesa; e ha specificato che tale vizio si configura anche laddove vengano indicate ragioni concorrenti ma contraddistinte da assoluta eterogeneità e, come tali, inidonee a fungere da complessivo presupposto della pretese".
Avviso di accertamento nullo se contraddittorio: vediamo perché
Vediamo nel dettaglio gli elementi della Ordinanza n.13620/2023 con la quale la Cassazione ha accolto le ragioni di una società che si era opposta ad alcuni atti impositivi dei quali aveva lamentato la contraddittorietà della motivazione.
Nella decisione viene ammessa la possibilità che un atto impositivo sia fondato su motivazioni concorrenti, utilizzate nell'ottica di una complessiva connotazione della condotta del contribuente posta a monte della pretesa.
Tuttavia è necessario che il ricorso ad una pluralità di ragioni non contrasti con l'esigenza di rispettare il vincolo funzionale della motivazione.
La motivazione dell'atto impositivo ha la funzione di salvaguardare le garanzie di ragionevolezza, imparzialità e proporzionalità dell'azione dell'Amministrazione, volte a loro volta al rispetto delle esigenze di razionalità e non arbitrarietà del potere discrezionale, riconosciute dalla Costituzione.
La motivazione dell'atto, inoltre, è strumentale, alla comprensione del percorso decisionale dell'autorità, ai fini della impugnazione dell'atto stesso.
La motivazione dell'attoinoltre è rilevante anche per il giudice dell'eventuale ulteriore contenzioso sullo stesso e ne costituisce il principale elemento decisionale.
L'Ordinanza in argomento ha ricordato infine che: "è stato così chiaramente affermato che l'avviso di accertamento è affetto da nullità laddove sia fondato su motivi d'imposizione distinti ed inconciliabili, in quanto, rispondendo la motivazione alla duplice esigenza di rispettare i principi d'informazione e collaborazione, già fissati dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, specificamente in materia fiscale, dall'art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, non è legittimo l'intento dell'Amministrazione di formulare una motivazione contraddittoria con funzione di "riserva", sia perché la pretesa impositiva per essere conforme a legge può basarsi su elementi concorrenti, ma non su presupposti fattuali contrastanti, sia perché l'alternatività delle ragioni giustificatrici della pretesa, lasciando l'Amministrazione arbitra di scegliere nel corso della procedura contenziosa, quella che più le convenga secondo le circostanze, espone la controparte ad un esercizio difensivo difficile o talora impossibile".