Basta oneri di riscossione per le cartelle esattoriali dal 2022. Ecco il nuovo modello

Con Provvedimento del 17 gennaio 2022 le Entrate approvano il nuovo modello di cartella di pagamento.

In particolare, è approvato il modello di cartella di pagamento che l’Agente della riscossione è tenuto ad utilizzare per le cartelle relative ai carichi affidatigli a decorrere dal 1° gennaio 2022:

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Resta fermo, per le cartelle relative ai carichi affidati all’Agente della riscossione fino al 31 dicembre 2021, il modello approvato con provvedimento prot. n. 134363 del 14 luglio 2017. 

Si specifica che l’adozione del nuovo modello di cartella di pagamento si rende necessario allo scopo di adeguarne il contenuto informativo in conseguenza della revisione della disciplina degli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione (di cui all’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112).

A seguito delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 15, della Legge di Bilancio per il 2022 al citato art. 17 del d.l.gs. n. 112 del 1999, la copertura dei costi di gestione del servizio nazionale di riscossione viene assicurata mediante appositi stanziamenti di risorse a carico del bilancio dello Stato. 

Per effetto della nuova disciplina viene abolita la quota di oneri di riscossione a carico del debitore:

  • nella misura fissa del 3% delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella di pagamento, 
  • e del 6% delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora in caso di assolvimento del debito oltre il suindicato termine di legge,
  • allo stesso modo, per le ipotesi di riscossione spontanea, effettuata ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non è più dovuta, dal debitore, la quota pari all’uno per cento delle somme iscritte a ruolo. 

Attenzione va prestata al fatto che a carico del debitore restano invece la quota a titolo di spese esecutive per le eventuali attività cautelari ed esecutive per il recupero delle somme insolute nonché la quota a titolo di spese di notifica della cartella di pagamento e degli eventuali ulteriori atti di riscossione (art. 17, comma 2, lett. a) e b)). 

In conseguenza della modifica normativa illustrata occorre, quindi, provvedere all’emanazione del nuovo modello di cartella di pagamento che non recherà più alcun riferimento agli oneri di riscossione a carico del debitore e che verrà utilizzato per le cartelle di pagamento relative ai carichi affidati agli Agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022. 

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