Bonus locazioni imprese turistiche: cosa fare per ingiusto scarto dell’autodichiarazione
In data 28 febbraio, giorno della scadenza del termine per l'invio della autodichiarazione del bonus locazioni imprese turistiche le Entrate hanno pubblicato una FAQ chiarendo cosa fare in caso di diniego ingiustificato dell'invio.
(Leggi anche: Bonus locazioni piscine e imprese turistiche: autodichiarazione entro il 28.02)
Nel dettaglio, viene chiarito che, le imprese che hanno presentato l’autodichiarazione per beneficiare del credito di imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili entro il 28 febbraio 2023 e alle quali è stata rilasciata una ricevuta di diniego, in presenza di tutti i presupposti per beneficiare dell’agevolazione possono inviare anche nei giorni successivi al 28 febbraio l’auto-dichiarazione tramite PEC all’indirizzo:
- [email protected],
- compilando il modello approvato con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 253466 del 30 giugno 2022.
La stessa modalità di presentazione dell’autodichiarazione può essere utilizzata, in presenza dei requisiti per l’accesso al beneficio e purché sia stata trasmessa l’autodichiarazione entro il 28 febbraio 2023 e sia stata rilasciata una ricevuta di diniego, anche in altri casi particolari, tra i quali si segnalano i seguenti:
- incongruenza tra i dati dei canoni di locazione inseriti nell’autodichiarazione e quelli presenti nell’Anagrafe tributaria (es. adeguamento del canone all’indice ISTAT, mancata conoscenza da parte dell’Agenzia di variazioni del canone relativi agli anni successivi al primo);
- imprese aderenti al regime forfetario o comunque non tenute alla presentazione di dichiarazioni o comunicazioni periodiche IVA, per le quali il calo del fatturato non è desumibile dai dati presenti in Anagrafe tributaria;
Viene specificato che:
- l’autodichiarazione trasmessa tramite PEC deve essere firmata digitalmente dal beneficiario
- il messaggio deve recare nell’oggetto la dicitura “Diniego del credito in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili” e il codice fiscale del beneficiario del credito.
Se il soggetto beneficiario è sprovvisto di firma digitale, l’autocertificazione con sottoscrizione autografa deve essere trasmessa insieme alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Nel messaggio di posta elettronica certificata deve inoltre essere indicato il motivo per il quale si chiede l’acquisizione dell’autodichiarazione e deve essere allegata la ricevuta di scarto rilasciata dal sistema.
La Comunicazione può essere trasmessa al medesimo indirizzo di posta elettronica certificata anche per il tramite di intermediari appositamente delegati.
Per completezza si riporta il testo della domanda presentata alle Entrate e a seguito della quale appunto è stata pubblicata in data 28 febbraio una specifica risposta:
"Alcune società sono state costituite nel 2022 a seguito di operazione straordinaria. Poiché il credito d'imposta in favore di imprese turistiche per i canoni di locazione di immobili previsto dall'articolo 5 del decreto-legge del 27 gennaio 2022, n. 4, spetta al soggetto avente causa che sorge a seguito dell'operazione straordinaria che comporti la "confluenza" della posizione fiscale di un soggetto nella posizione fiscale di altri soggetti, le società neocostituite – ricorrendo le altre condizioni previste per l'accesso al credito – hanno trasmesso all'Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio 2023, l'autodichiarazione per l'ottenimento del credito d'imposta, ma il sistema ha rilasciato una ricevuta di diniego. Come si può presentare l'autodichiarazione in questo caso particolare?"