Bonus pubblicità 2021: dal 10 gennaio aperto il canale per invio comunicazione

Dal 10 gennaio e fino al 10 febbraio è possibile inviare tramite il canale preposto dell'agenzia delle Entrate la comunicazione per il bonus pubblicità.

Ricordiamo che con avviso del 22 dicembre il dipartimento per l'editoria comunicava che, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, era stato posticipato il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell'anno 2021.

In particolare, i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l’accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2021, per confermare la "prenotazione" debbono inoltrare la "dichiarazione sostitutiva" dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022).

Resta invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, che deve essere inviato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE).

Ricordiamo inoltre che in data 24 settembre erano state aggiornate le istruzioni per la domanda del bonus pubblicità 2021.

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Nelle istruzioni è specificato che:

  • per l’anno 2021, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta è presentata dal 1° al 31 ottobre 2021. Le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021 restano comunque valide e il relativo credito d’imposta richiesto, determinato a marzo con i criteri di calcolo allora previsti, sarà rideterminato con i nuovi criteri previsti per l’anno 2021; 
  • in base alle modifiche effettuate dal Decreto Sostegni bis, che per gli anni 2021 e 2022, il bonus viene riconosciuto nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari, le novità

L’ultima parte dell’articolo 67 del DL 73/2021, modifica il “Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari” prevedendo che per gli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% sull’intero valore dell’investimento, anziché sul 75% del solo valore incrementale dell’investimento entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. 

Il beneficio è così suddiviso: 

  • 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, 
  • 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Con tali disposizioni si intende “allineare” la disciplina del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento.

Si prevede anche la riapertura dei termini per l’invio della comunicazione telematica di accesso alla procedura, visto che la nuova disposizione entra in vigore successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande per il corrente anno 2021, fissato al 31 marzo di ogni anno.

Per altri approfondimenti leggi Stampa e investimenti pubblicitari 2021: novità nel Sostegni bis

Come e quando presentare la domanda per il bonus pubblicità 2021

Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d'Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali Entratel e Fisconline.

In particolare:

  • dal 1° al 31 marzo per il quale si chiede l'agevolazione: è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell 'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
  • dal 1° al 31 gennaio successivo (termine prorogato dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022): i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.

Per il solo anno 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.