Canoni concessori demaniali: chiarimenti sulla deducibilità
Con la Pronuncia n. 28297 del 4 novembre 2024 la Cassazione ha chiarito il perimentro dell’articolo 10 del Tuir.
In particolare nonostante al comma 1 lettera a) annoveri canoni, livelli, e altri oneri quali costi deducibili, si riferisce a oneri reali, le cui obbligazioni sono caratterizzate da realità e ambulatorietà.
I canoni delle concessioni demaniali, oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, non rientrano tra gli i su elencati in quanto attengono al rapporto che intercorre tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione.
Vediamo il caso di specie.
Canoni concessioni demaniali: chiarimenti sulla deducibilità
Un privato concessionario ha impugnato le cartelle emesse dall’Amministrazione finanziaria, in base all’articolo 36-ter del Dpr n. 600/197 nei suoi confronti e del padre dante causa, con le quali veniva recuperato a tassazione l’importo erroneamente dedotto, del canone concessorio del suolo, dal reddito derivante da alcuni immobili realizzati su arenile in concessione demaniale da parte dei contribuenti.
La CTP accoglieva il ricorso mentre il giudice di secondo grado lo respingeva inducendo la ricorrente ad adire la Corte di Cassazione.
L’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973 prevede, al primo comma, che l'Amministrazione finanziaria proceda, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti di imposta sulla base di criteri selettivi fissati dal MEF.
L’esito di tale controllo è comunicato al contribuente o al sostituto di imposta, con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica di quanto dovuto.
Il contribuente può segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale entro i 60 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
Se si riscontrano differenze tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quelli dichiarati, il contribuente può essere anche invitato dall’ufficio a fornire la relativa documentazione.
L'articolo 36-ter, comma 2, lettera c), consente all’ufficio, senza pregiudizio per l’azione accertatrice di escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b).
Ai sensi dell’articolo 10 del Tuir, inoltre, rilevano come costi deducibili i canoni, i livelli, i censi e altri oneri e, nel caso in esame, è sorta una criticità sulla possibilità di annoverarvi i canoni concessori e, conseguentemente, di comprendere la legittimità o meno della deduzione degli stessi operata dai contribuenti.
Il ricorso proposto dalla contribuente è fondato su due motivi, che la suprema Corte ha ritenuto infondati.
Il primo consiste nella violazione o falsa applicazione dell’articolo 36-ter, Dpr n. 600/1973.
Veniva contestato all’Agenzia che avrebbe dovuto procedere non a un controllo meramente formale, ma sostanziale, provvedendo a notificare non la cartella, ma l’avviso di accertamento, non ricorrendo i presupposti previsti dalla norma di cui si denuncia la violazione.
La ricorrente risultava proprietaria di un immobile, concesso in locazione, realizzato su area demaniale, per la quale versava un canone di concessione.
L’articolo 10 del Tuir consente la deduzione, dal reddito che produce un bene immobile, di canoni, livelli e censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili.
Deve trattarsi ai fini della deduzione di oneri reali, cioè obbligazioni connesse funzionalmente al bene e caratterizzate dall’ambulatorietà ossia la circolazione dell’obbligazione insieme al bene a cui afferisce.
La Corte di Cassazione, sostiene che il canone concessorio del caso di specie non è annoverabile negli oneri reali in quanto rappresenta un’obbligazione connotata da un rapporto intercorrente tra il soggetto privato e la Pubblica Amministrazione e quindi non ha i caratteri di realità e ambulatorietà necessari per la deduzione.
A parere della Cassazione, il motivo di ricorso deve essere rigettato poiché l’Amministrazione finanziaria ha effettuato una rettifica a seguito di un controllo meramente formale fondato sull’esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ai sensi dell’articolo 10 del Tuir e l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 consente, al comma 2 lettera c) di escludere, in sede di controllo formale, le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi previo apposito avviso di accertamento) solo quando occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione.
Detto ciò, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto “l’art. 10 TUIR, allorché al comma 1 lett. a) annovera canoni, livelli, censi ed altri oneri quali costi deducibili, si riferisce ad oneri reali, le cui obbligazioni sono dunque caratterizzate dalla realità, in quanto legate al bene e pertanto ambulatorie. Tra essi non rientrano dunque i canoni delle concessioni demaniali, che formano l’oggetto di obbligazioni personali del privato concessionario, in quanto ricollegate al rapporto intercorrente tra quest’ultimo e la pubblica amministrazione. Conseguentemente l’amministrazione finanziaria può senz’altro disconoscere la deduzione del canone demaniale, operata dal contribuente nella propria dichiarazione, in sede di controllo formale di cui all’art. 36 ter, D.P.R. n. 600/1973, in quanto la rettifica dipende da un’esclusione emergente ictu oculi”.
La suprema Corte di cassazione, dunque, ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.