Cartelle e avvisi di pagamento: come e quando si può sospendere la riscossione
La Legge n. 228/2012 stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella o in ogni altro atto notificato dall’ Agenzia delle entrate-Riscossione, se le somme richieste dall’ente creditore sono state interessate da:
- pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
- provvedimento di sgravio (cancellazione del debito) emesso dall’ente creditore;
- prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale;
- sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha preso parte.
Il contribuente che ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso appena ricevuti non sia dovuta può chiedere all’Agenzia delle entrate-Riscossione di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione.
Come richiedere la sospensione di un debito
La domanda di sospensione va presentata:
- una sola volta per lo stesso debito a pena di decadenza,
- entro 60 giorni dalla notifica della cartella o altro atto della riscossione riferito alle somme interessate
La domanda di sospensione può essere presentata:
- dall’area riservata direttamente on-line con il servizio “Sospensione” se si possiedono le credenziali di accesso,
- se non si possiedono le credenziali, occorre compilare il Modello SL1 per la sospensione cartelle:
- inviandolo poi per mail
- o presentando presso uno sportello di Agenzia della Riscossione
La domanda di sospensione va corredata con i seguenti documenti:
- un documento di riconoscimento
- tutta la documentazione in possesso, ad esempio:
- la ricevuta che attesta il pagamento già avvenuto,
- il provvedimento di sgravio
- o la sentenza favorevole.
Domanda di sospensione di un debito: cosa accade dopo
L'Agenzia della Riscossione, ricevuta l'istanza, si fa carico di trasmetterla all'ente e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione.
Attenzione al fatto che, in assenza di riscontro da parte dell'ente interessato entro 220 giorni, la legge prevede, in alcuni casi (prescrizione o decadenza intervenute prima della consegna del ruolo, provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore, pagamento effettuato prima della consegna del ruolo), che il debito venga annullato.
Se i documenti inviati non sono idonei a dimostrare che il pagamento non è dovuto, l'ente creditore informa del rigetto della richiesta e comunica all'Agenzia di riprendere le attività di riscossione.
Domanda di sospensione di un debito: quando non è possibile
Per gli atti NON notificati dall'agenzia della riscossione NON si può richiedere la sospensione.
Per esempio, per un avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate o avviso di addebito dell’INPS, ci si deve rivolgere direttamente ai rispettivi enti creditori, ovvero per i solleciti di pagamento inviati dall’Agente della riscossione mediante posta ordinaria.