Centrali eoliche: come si determina la rendita catastale
Con Circolare n 28 del 16 ottobre le Entrate superano i chiarimenti precedenti sulle centrali eoliche in ragione delle recenti sentenza della Cassazione sottolineando che la torre eolica va considerata come componente dell'impianto.
In sintesi, il chiarimento specifica che la torre eolica di sostegno è da considerarsi una componente impiantistica della centrale, visto il rapporto strumentale con la stessa, e non rientra nella determinazione della base imponibile.
Nel dettaglio, la circolare chiarisce che nella stima della rendita catastale delle centrali di produzione di energia elettrica da fonte eolica non si deve comprendere l’incidenza sulla stessa apportata dalla presenza del palo di sostegno dell’aereogeneratore.
Si apporta una rimodulazione del concetto di costruzione, nei casi in cui esso è associato, in modo improprio, ai soli caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare 2/E del 2016.
L’associazione del palo a una costruzione ha fatto sì che il suo valore concorresse nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale.
L’orientamento della Suprema Corte, riportato nella circolare, risulta pertinente per superare il vecchio orientamento delle Entrate, laddove ha chiarito che la torre eolica assolve la funzione di componente essenziale ed attiva della macchina per generare l’energia elettrica.
Le prime decisioni della Suprema corte rinviavano l’accertamento di strumentalità o meno al giudice del merito, mentre le più recenti sentenze hanno previsto che fatte salve eventuali peculiarità costruttive dello specifico impianto, di regola le caratteristiche ordinarie degli impianti eolici sono tali per cui la torre di sostegno partecipa al processo produttivo, senza necessità di rinviare la valutazione al giudice di merito.
La Circolare sottolinea che devono considerarsi superate, quindi, le indicazioni fornite dalla circolare n. 27/2016 che annovera tali strutture in ogni caso tra le “costruzioni” che rilevano su tale rendita, prescindendo da un esame sul piano esclusivamente fattuale dell’assenza di strumentalità rispetto al processo produttivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, si invitano le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare la pretesa, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, sempre che non siano sostenibili altre questioni.
Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.