Cessioni di beni in depositi doganali e obbligo di fatturazione

Le Entrate con il Principio di diritto n 2 del 12 gennaio foniscono chiarimenti sulla cessione di beni all'interno di depositi doganali e l'obbligo di fatturazione (articolo 21, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972)

Viene ricordato che l'articolo  7­ bis del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 633, al comma  1, stabilisce che: «Le cessioni  di  beni,  diverse  da  quelle  di  cui  ai  commi 2 e 3, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto:

  • beni immobili
  • ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, 
  • esistenti nel territorio dello stesso 
  • ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto».

Le cessioni di beni mobili, quindi, si considerano effettuate nel territorio dello Stato  al  verificarsi di due condizioni, ovvero:  

  • che i  beni  abbiano la  qualifica  di  beni  nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione 
  • che siano  esistenti nel territorio dello Stato.

La duplicità del presupposto, spiega l'agenzia, è resa evidente dal tenore letterale della norma ed appare in linea con l'esigenza di assoggettare a tassazione i beni che ''fisicamente'' e ''giuridicamente'' si considerano appartenenti al territorio dello Stato  all'atto della cessione. 

Nella diversa ipotesi in cui i beni, pur conservando lo status di merce allo stato estero, si trovano ''fisicamente'' nel territorio dello Stato senza che siano stati oggetto di una importazione (si tratta delle ipotesi, previste dal Regolamento n. 952/2013/UE,  di merci in regime di transito esterno (articolo 226) o deposito doganale (articolo 237 e  ss.) e custodia nelle zone franche (articolo 243 e ss.)), le cessioni dei beni che ne sono  oggetto si considerano effettuate fuori dal territorio dello Stato

Tuttavia, pur essendo tali operazioni non soggette ad imposta per carenza del presupposto territoriale, con l'articolo 21, comma 6, del decreto IVA, si prevede ­ ai fini del controllo dell'operazione ­ l'obbligo di emissione della fattura. 

A tal proposito, il richiamato comma 6, stabilisce, infatti, che «La fattura è emessa  anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7­bis comma 1, con  l'annotazione ''operazione non soggetta''».

Il successivo comma 6­ bis, invece, nel prevedere che

«I soggetti passivi stabiliti nel  territorio  dello  Stato  emettono  la  fattura  anche  per  le  tipologie  di  operazioni  sottoelencate  quando  non  sono  soggette  all'imposta  ai  sensi  degli  articoli  da  7  a  7­ septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale: 

  • a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione ''inversione contabile'';
  • b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione ''operazione non soggetta''», 

estende ai soggetti passivi stabiliti nel  territorio dello Stato, l'obbligo di emettere fattura anche per le operazioni ­ indicate agli articoli da 7 a 7 ­septies ­ territorialmente non soggette ad IVA in Italia ma nella UE [lettera a)], ovvero non soggette in quanto effettuate fuori dalla UE [lettera b)].

In sostanza:

  • il comma 6, lettera a) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in  Italia'', benché aventi ad oggetto beni ''fisicamente'' esistenti nel territorio dello Stato, ma che, per effetto dell'applicazione delle disposizioni doganali conservano lo status di ''merci allo stato estero''; ­ 
  • il comma  6 ­bis, lettera b) stabilisce l'obbligo di fatturazione di quelle operazioni ritenute ''territorialmente non soggette ad imposta in Italia'', benché effettuate da un soggetto passivo italiano, ma fuori dall'Unione europea (ad esempio, vendite di  beni ''estero su estero'', ovvero beni acquistati all'estero e ceduti prima dell'importazione  in Italia o nella UE).

Ciò premesso, si ritiene sussista l'obbligo ­ prescritto dall'articolo 21, comma 6,  del decreto IVA ­ di fatturare le cessioni operate all'interno dei depositi doganali situati in Italia, indipendentemente dalla qualifica del soggetto cedente (stabilito o meno nel territorio dello Stato). 

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