Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: novità fiscali 2023
La legge di bilancio 2023 con l’articolo 1,
- comma 80 estende all'anno 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali
- comma 111 estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali: le novità 2023
In particolare, la disposizione del comma 80 in commento stabilisce che,
- con riferimento all'anno d'imposta 2023,
- non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali,
- i redditi dominicali e agrari
- relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.
A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) che nel testo previgente, prevedeva già l'esenzione con riferimento agli anni di imposta dal 2017 al 2022.
La disposizione del comma 111 estende ai trasferimenti immobiliari di fondi rustici nei territori montani:
- l’esenzione dall’imposta catastale e di bollo
- e l’assoggettamento all’imposta ipotecaria e di registro in misura fissa
- a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali,
- nonché delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
La disposizione pone, come condizione per fruire del regime fiscale di favore introdotto dalla stessa che i soggetti sopra indicati siano iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo.
È altresì introdotta una ulteriore possibilità di fruizione dell’agevolazione con riferimento ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale sopra indicata, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnino a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni.
In tal caso se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, i soggetti sopra indicati (ovvero le cooperative agricole) alienino volontariamente i terreni ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente esse decadono dal beneficio fiscale.
Si ricorda che l’aliquota ordinaria dell’imposta di registro è pari al 9 per cento, sul corrispettivo pagato ovvero, su richiesta dell’acquirente al notaio rogante, sul valore catastale del fabbricato che scende al 2 per cento per la casa adibita ad abitazione, ove non di lusso.
Con riferimento agli atti aventi ad oggetto cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, l'imposta di registro si applica in una misura fissa pari a 200 euro. Di identico importo è l’imposta ipotecaria nei casi nei quali è corrisposta in misura fissa.
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