Comunicazione per Ecobonus all’ENEA: è requisito fondante dell’agevolazione
Entro il 30 novembre, con la remissione in bonis, sarebbe possibile sanare la mancata comunicazione all'ENEA per l'ecobonus (dovuta ai sensi dell'art 6 comma 1 lett g) del Decreto Ministeriale MISE del 6 agosto 2020 contenente i Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, Ecobonus).
La Cassazione con Ordinanza n 34151/2022 ha recentemente affermato che tale comunicazione è un requisito sostanziale e fondante della agevolazione e non "meramente formale". Vediamo i dettagli nel caso di specie.
Comunicazione all'ENEA Ecobonus: è requisito fondante
La Cassazione si è trovata dinanzi ad una contribuente che non ha inviato la comunicazione all'ENEA relativamente alla installazione di pannelli fotovoltaici e lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali previste dall'art 1 legge 296/2006 commi 344 e seguenti. A seguito della contestazione da parte dell'agenzia la stessa contribuente presentava documentazione tardiva.
Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può ritardare rispetto ai 90 giorni dalla fine lavori, ma deve provvedere entro i termini per la dichiarazione attraverso la “remissione in bonis” dell’articolo 2 del Dl 16/2012, versando anche la sanzione di 250 euro.
Nella ordinanza n. 34151 del 21 novembre, la Cassazione asserisce che tale adempimento tardivo suggerito dalla prassi non può portare al mantenimento dell'ecobonus.
In particolare i giudici della suprema corte hanno affermato che:
- "l’omessa comunicazione preventiva all’Enea entro un termine specifico costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica".
Viene motivato infatti che, la relativa norma ha come obiettivo il controllo della effettiva spettanza dell’agevolazione, consentendo così di effettuare i controlli.
Inoltre, secondo la Cassazione, le comunicazioni all'ENEA per l'ecobonus hanno come obiettivo la tutela dell’ambiente, perché necessarie all'accertamento del collegamento dei lavori effettuati ai benefici che li rendono meritevoli delle agevolazioni.
La Cassazione quindi si allinea alle indicazioni più restrittive fornite in passato.