Conti d’ordine: l’omissione può assumere rilevanza penale
Il principio contabile OIC 22, in relazione alla redazione del bilancio d’esercizio, ci spiega che “i conti d’ordine rappresentano annotazioni di memoria, a corredo della situazione patrimoniale – finanziaria esposta dallo Stato patrimoniale; essi non costituiscono attività e passività in senso proprio” e “comprendono le garanzie, gli impegni, i beni di terzi presso la società e i beni della società presso terzi”.
Con altre parole ai conti d’ordine è demandato il compito di esporre sul bilancio d’esercizio quelle situazioni che non incidono in termini numerici sullo stesso e che quindi, non sono rilevati sui prospetti di bilancio, ma che, in prospettiva, possono incidere sull’equilibrio economico e finanziario dell’impresa.
In base alle prescrizioni dell’articolo 2621 del Codice civile, gli amministratori che “nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.
Dall’articolo 2621 del Codice civile discente la rilevanza penale dell’omissione di fatti rilevanti dal bilancio d’esercizio, che abbiano come conseguenza una errata rappresentazione dell’effettiva situazione economico-finanziaria in cui versa l’impresa.
La domanda è se l’omissione dell’indicazione delle garanzie prestate e degli impegni assunti, che dovrebbero trovare esposizione sui conti d’ordine, possano assumere rilevanza penale, considerando che l’omissione di queste informazioni non incide sui saldi né di Conto economico né di Stato patrimoniale.
Della questione si è occupata la Corte di Cassazione con la sentenza numero 36012/2022, e la risposta è affermativa, in quanto “pur non essendo possibile il riferimento alle soglie quantitative, un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società assume concreta rilevanza penale in applicazione della regola generale contenuta nella prima parte del terzo comma dell'articolo 2621 del Codice civile”, ciò in quanto i conti d’ordine “pur non influendo quantitativamente sul patrimonio o sul risultato economico dell'esercizio rappresentano un'informazione essenziale per conoscere […] la complessiva consistenza economica e finanziaria”.
In definitiva, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, dato che i conti d’ordine sono una componente del bilancio d’esercizio, se la loro omissione incide sul rispetto di quel “principio di chiarezza e verità” che ne dovrebbe governare la redazione, allora ciò assume rilevanza penale ai sensi dell’articolo 2621 del Codice civile; a nulla rilevando l’eventualità che l’omissione non incida sui saldi dei prospetti di bilancio, dato che comunque è sufficiente a trasmettere una rappresentazione non veritiera della reale situazione aziendale.
In conseguenza di tutto ciò, è possibile affermare che non è l’omissione dell’indicazione delle garanzie e degli impegni sui conti d’ordine, di per sé, a configurare un comportamento rilevante penalmente, ma l’assume nel momento in cui l’omissione sia in grado di incidere sulla corretta rappresentazione della situazione dell’impresa, costituendo “una falsata rappresentazione che, a prescindere dalla incidenza o meno sulle soglie quantitative, può assumere comunque rilevanza penale”.
Molteplici sono le fattispecie concrete che possono condurre alla rilevanza dell’omissione; tra queste, in quella analizzata dalla Corte per la sentenza 36012/2022, erano stati omessi i “reali impegni finanziari della controllante nei confronti delle controllate”, la cui rilevanza deriva dal fatto che “l'omessa indicazione dell'esatta consistenza degli impegni finanziari infragruppo, incidendo sul primario interesse alla trasparenza, può contribuire a prospettare una falsata rappresentazione dell'effettiva consistenza patrimoniale e finanziaria delle singole società”, a nulla rilevando che “l'impegno nei confronti delle società controllate sarebbe stato comunque ricavabile dal bilancio consolidato, non in ragione della necessaria eliminazione delle operazioni infragruppo (presupposto logico della necessaria consolidazione), ma per l'innegabile autonomia dei due diversi documenti contabili. Cosicché l'esatta indicazione contenuta in uno di essi non esclude la falsità contenuta nell'altro”.