Contributi covid erogati dopo il 31 marzo 2022: sono detassati?
Con Risposta a Interpello n 516 del 18 ottobre le Entrate replicano ad un dubbio relativo ad contributo erogato da parte della Regione a seguito della pandemia rivolto a imprese e professionisti.
Essa chiede se ai sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), sulla base dei criteri determinati dalla Delibera regionale, si applichi la disposizione di cui all'articolo 10bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ossia siano detassati alle condizioni indicate dalla stessa norma.
L'agenzia specifica innanzitutto che il parere è fornito nel presupposto che la disciplina dei sussidi in esame sia coerente con le disposizioni unionali in tema di aiuti di Stato (elemento la cui valutazione esula dalle competenze esercitabili in sede di interpello, come precisato nelle circolari 1° aprile 2016, n. 9/E e 23 dicembre 2020, n. 31/E).
Successivamente precisa che l'articolo 10-bis rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19» del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha previsto che ai contributi di «qualsiasi natura» erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 «da chiunque» e «indipendentemente dalle modalità di fruizione», ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, sia riconosciuta la non concorrenza a tassazione in considerazione della finalità dell'aiuto economico di contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza epidemiologica da Covid19.
Nel caso in esame, la Provincia istante dichiara di concedere ed erogare sussidi alle imprese che operano in settori economici particolarmente colpiti dall'emergenza Covid-19, sulla base dei criteri determinati dalla Delibera, ed inoltre afferma che trattasi di sussidi diversi dalle misure esistenti prima dell'emergenza epidemiologica.
In particolare, come si evince dall'articolo 2 dell'allegato A alla Delibera, lo «scopo del sussidio (…) è sostenere le imprese operanti in settori particolarmente penalizzati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che hanno registrato nel periodo di riferimento una rilevante contrazione del volume d'affari».
Inoltre, all'articolo 3 oltre ai requisiti da rispettare per l'ottenimento del contributo (indicati al comma 3 e sopra richiamati), al comma 1 chiarisce che «Possono beneficiare dei sussidi di cui ai presenti criteri le libere e i liberi professionisti, le lavoratrici e i lavoratori autonomi nonché i soggetti esercenti attività di impresa […]»
Pertanto sulla base di tali presupposti, in applicazione del citato articolo 10bis del decreto Ristori, si ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati «a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (…) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall'Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
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