Contributi pubblici Enti del terzo Settore e obblighi informativi entro il 30 giugno
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n 6 del 25 giugno 2021 fornisce chiarimenti in merito agli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche previsti dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017 (come modificati dall’articolo 35 del Dl 34/2019).
Prima di entrare nel merito dei chiarimenti forniti dalla circolare, ricordiamo che in linea generale gli enti no profit:
- associazioni
- fondazioni
- onlus
sono tenuti, enro il 30 giugno di ogni anno, a pubblicare:
- sui propri siti internet e sui portali digitali.
- o in mancanza anche tramite la pagina Facebook o
- o mediante pubblicazione sul sito internet della rete associativa a cui l'ente aderisce.
le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni
Alla luce della prossima scadenza del 30 giugno la circolare specifica che a fronte dell’ampiezza dell’originaria formulazione legislativa, che faceva riferimento a “vantaggi economici di qualunque genere”, il nuovo testo del comma 125 ha operato un restringimento dell’ambito oggettivo di applicazione, a seguito del quale non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo.
Circoscritta la sfera di applicazione ai contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi o aiuti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati, non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico ( come è il caso di tutti i provvedimenti attributivi di vantaggi economici ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/1990 ) la modifica normativa del 2019 ha operato un’ulteriore perimetrazione, escludendo dallo specifico regime di informazione gli ausili pubblici aventi carattere generale.
Si precisa che per carattere generale si devono intendere i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni.
Con questa precisazione si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del 5 per mille, con la conseguenza che le somme introitate a tale titolo NON sono soggette agli obblighi di pubblicità recati dalla normativa citata in oggetto.
Si sottolinea che per le somme ricevute a titolo di 5 per mille troveranno applicazione gli specifici obblighi di pubblicità in capo ai beneficiari delle stesse, (ai sensi dell'articolo 16, comma 5 del D.P.C.M. 23 luglio 2020)
In merito al profilo soggettivo la circolare precisa che:
- il nuovo comma 125 specifica da un lato che le erogazioni devono provenire dalle pubbliche amministrazioni indicate all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ( in luogo del generico richiamo alle pubbliche amministrazioni contenuto nella formulazione originaria);
- dall’altro nel mantenere il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all’articolo 2- bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, ha eliminato dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA.
La circolare infine, pone l'attenzione anche sul nuovo impianto sanzionatorio, introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2020, dal comma 125 -ter e specifica che all'originaria delimitazione della sanzione restitutoria alle sole imprese, si sostituisce un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati, senza alcuna distinzione di categorie, accompagnato da una graduazione delle sanzioni.
La nuova disposizione pone a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità:
- una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro,
- oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione,
- solo nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso entro 90 giorni dalla contestazione, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.