Contributo straordinario imprese: nuovi chiarimenti delle Entrate
Con Circolare n 4 del 23 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sul contributo straordinario imprese (ex articolo 37 del Decreto Ucraina).
I commi 120 e 121 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 introducono importanti modifiche al “contributo straordinario contro il caro bollette” disciplinato dall’articolo 37 del decreto Ucraina.
Il comma 120 interviene, con la modifica di cui alla lettera a), sull’ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario e, con le modifiche di cui alle lettere b) e c), sulle previsioni riguardanti la determinazione della sua base imponibile.
Il comma 121, invece, stabilisce le modalità di versamento dell’eventuale maggiore contributo dovuto o di recupero del maggior importo versato, per effetto delle sopra citate modifiche apportate alla disciplina del contributo straordinario.
Contributo straordinario: chi deve pagarlo
La novità di maggior rilievo è che il contributo straordinario viene circoscritto alle imprese che nel 2021 hanno conseguito almeno il 75% del volume d’affari dalle attività del settore energetico.
La modifica riguarda tutti i soggetti che abbiano svolto in via non esclusiva una delle attività di cui al comma 1, nella applicazione del contributo straordinario, ossia:
- «soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» (comma 1, primo periodo), nonché dei «soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea»
Contributo straordinario: base imponibile
La modifica rispetto al requisito soggettivo, non influisce sull'ambito oggettivo del contributo stesso, la base imponibile resta ancorata:
- alla variazione del saldo netto tra tutte le operazioni attive e passive, desumibile dalle LIPE, relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022,
- rispetto al medesimo saldo netto riferito al periodo 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021.
Con la previsione di cui alla lettera c) del comma 120, inoltre, sono state introdotte, tramite i nuovi commi 3-bis e 3-ter aggiunti nell’articolo 37 del decreto Ucraina, due rilevanti modifiche alla determinazione della base imponibile di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
In particolare, i soggetti tenuti al pagamento del contributo straordinario devono procedere alla rideterminazione della base imponibile, considerando che:
- non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive, di cui al comma 335, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 (nuovo comma 3-bis, introdotto nell’articolo 37 dall’articolo 1, comma 120, lettera c), della legge di bilancio 2023)
- non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, di cui al comma 3, le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’IVA (nuovo comma 3-ter dell’articolo 37, introdotto dall’articolo 1, comma 120, lettera c), della legge di bilancio).
Versamento del maggior contributo straordinario
La Circolare specifica che, il soggetto che, per effetto delle modifiche, risulti debitore di un ammontare complessivo di contributo maggiore di quello originariamente dovuto entro il 30 novembre 2022, deve versare l’importo residuo entro il 31 marzo 2023.
"Si precisa che tale nuova scadenza concerne esclusivamente i casi in cui il maggior contributo sia dovuto per effetto delle modifiche apportate alla base imponibile dalla legge di bilancio in commento, non rappresentando la data del 31 marzo una “rimessione nei termini” per quei soggetti che non abbiano versato, in tutto o in parte, il contributo dovuto entro l’ordinaria scadenza del 30 novembre 2022".
Inoltre, la circolare sottolinea che, in base alle disposizioni dell’articolo 42 del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per il versamento, in data successiva alle ulteriori scadenze ivi previste per il pagamento dell’acconto e del saldo, del contributo straordinario dovuto non si può più beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso e si applica la sanzione per omesso versamento in misura doppia.
Nel caso in cui di contributo sia stato versato oltre il dovuto, si precisa che l’eccedenza può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023, nel rispetto del limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per anno solare.
Le Entrate concludono specificando che verranno istituiti appositi codici tributo riguardanti il maggior contributo dovuto per effetto delle disposizioni in argomento e la compensazione dell’importo a credito versato oltre il dovuto e saranno impartite le relative istruzioni per la compilazione del modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.