Controllore del MEF nelle imprese: eliminato l’obbligo

La Legge di Bilancio 2025 è in dirittura d'arrivo per l'approvazione definitiva entro il 31 dicembre.

Con la prima approvazione in Cdm risultava che con l'art 112 si volesse introdurre l'obbligo di revisori del MEF nelle aziende.

La norma ha generato diverse polemiche riscuotendo il dissenso dei Sindacati e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti che hanno chiesto di espungere la previsione normativa che introduceva un controllore del MEF nelle imprese soggette ad aiuti di stato.

Con un ementamento approvato in data 17 dicembre parrebbe che la norma sia stata modificata in modo sostanziale, vediamo come.

Controllore del MEF nelle imprese: vediamo per chi

L'art 112 della prima bozza di Legge di bilancio 2025 prevedeva di introdurre l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. 

A tale previsione si sono opposti i Commercialisti che in audizione in Commissioni Bilancio di Camera e Senato, hanno espresso, a nome del CNDCEC, grandi perplessità sulla norma, che produce una “limitazione sia della libera iniziativa d’impresa, sia dei poteri dell’assemblea dei soci”.

Il Presidende De Nuccio commentava che: “La richiesta di abrogare l’articolo 112 risiede nei forti dubbi di legittimità costituzionale della norma e della sua compatibilità con le libertà fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea. Oltre a tali profili, di per sé già dirimenti, la norma appare ulteriormente incomprensibile tenuto conto dell’attuale quadro normativo che già riserva a professionisti qualificati, tra cui i commercialisti, l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Ogni altra deriva normativa  appare dirigistica e lesiva dell’affidabilità e della professionalità di chi già oggi svolge egregiamente la fondamentale attività di controllo legale”.

Il 17 dicembre la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento all’art. 112 del provvedimento, alla cui versione finale si è arrivati dopo diverse riformulazioni

Si tratta dell'attuale comma 857, inserito dalla Camera, che dispone che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nello svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e inviano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

In sintesi, in base a questa novità non ci sarà più l’obbligo di inserire all’interno dell’organo di controllo un rappresentante del MEF  ma spetterà ai sindaci a monitorare l’utilizzo dei contributi, inviando poi ogni anno una relazione al Ministero dell’Economia. 

In proposito le associazioni di categoria e il CNDCEC hanno espresso soddisfazione per la modifica richiesta a gran voce.