Cooperativa sociale: spetta il superbonus nei casi di esenzione parziale dalle imposte
La società istante è una cooperativa sociale di tipo A, ai sensi della legge n. 381 del 1991, iscritta all'Albo delle società cooperative nella sezione «cooperative a mutualità prevalente», in particolare «nella categoria di attività esercitata di produzione e lavoro – gestione servizi (tipo A) nella quale l'apporto di lavoro dei soci risulta essere superiore al 50% del totale del costo del lavoro di cui all'art. 2425, primo comma, punto B9 e computate anche le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico (art. 2513 comma q punto b) del c.c.)».
L'istante è inoltre una ONLUS di diritto, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 del 1997.
Vorrebbe eseguire degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare strumentale «per natura o per destinazione ai fini della propria attività», che include immobili di categoria catastale A/2 e A/7, nonché di categoria D4, D6 e D7, C1 e C6, e chiede se potrà usufruire dei benefici fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34 cosiddetto Superbonus 110%.
L'agenzia delle Entrate con risposta a interpello n 47 del 21 gennaio 2022 ricorda che con parere precedente, ossia il n. 253 del 2021 (leggi anche Superbonus e Cooperative sociali: non si applica se esenti dalle imposte sui redditi) è stato precisato che, in applicazione dei criteri forniti con le circolari n. 24/E e n. 30/E del 2020, qualora una cooperativa sociale di produzione e lavoro rientri tra le ipotesi di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, non potrà beneficiare del Superbonus, né potrà esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.
Tuttavia, qualora il medesimo soggetto usufruisca della esenzione parziale dalle imposte sui redditi, ai sensi del medesimo articolo 11 del d.P.R. n. 601 del 1973, potrà accedere al Superbonus, nel rispetto delle condizioni e degli adempimenti ivi previsti con la possibilità di optare per la fruizione del predetto Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.
L'interpellante ha osservato che in presenza di utili di esercizio, per effetto dell'articolo 2 comma 36-ter del decreto-legge n. 138 del 2011, dall'anno di imposta 2012 anche le cooperative sociali (comprese quelle di produzione e lavoro per le quali sussistono i presupposti di esenzione dalle imposte sui redditi di cui al citato articolo 11 d.P.R. n. 601 del 1973) assoggettano ad IRES il 3% dell'utile netto di esercizio. Infatti, va assoggettata ad IRES il 10% della quota accantonata a riserva legale, quota che l'articolo 2545 del codice civile definisce in misura almeno pari al 30% dell'utile di esercizio.
L'agenzia specifica che, come precisato dallo stesso istante, per effetto del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legge n. 63 del 2002, è venuta meno l'esenzione, disposta dall'articolo 12 della legge n. 904 del 1977, della «quota del 10 per cento degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria».
L'istante ha dichiarato di avere assoggettato a tassazione la quota dell'utile destinato a riserva legale a partire dall'anno 2012, pertanto, secondo l'agenzia, la fattispecie descritta può essere assimilata all'ipotesi di «esenzione parziale», con la conseguenza che la società istante potrà fruire della detrazione cd. Superbonus in relazione ai periodi d'imposta in cui oltre a sostenere le spese per gli interventi agevolabili accantoni utili per i quali trovi applicazioni quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2002, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste.